(ant. alto-ted. giweri) Nell’antico diritto germanico, il rapporto materiale tra l’immobile e l’uomo che lo godeva (il termine deriva da werjan «vestire» ed era anche noto con il nome latino di vestitura). Chi aveva la G., aveva a suo favore una presunzione di legittimità che lo poneva nel processo nella posizione di convenuto. Chi godeva la G. poteva respingere con la forza chi lo volesse spogliare del suo godimento e, secondo il diritto consuetudinario tedesco medievale, poteva anche riprendere la cosa entro un anno e un giorno, purché non fosse passata in mano di terzi. Chi, infine, aveva la G. ed era spogliato violentemente della cosa, aveva la protezione penale.