GATT
. Sigla (dall'inglese General Agreement on Tarifs and Trade) con la quale è noto l'Accordo generale sulle tariffe e sul commercio, concluso a Ginevra nell'ottobre del 1947, da 23 fra i paesi partecipanti alla commissione preparatoria della Conferenza internazionale per il commercio e l'occupazione.
L'iniziativa si lega alla proposta formulata nel 1945 dagli S. U. A. di convocare una conferenza internazionale per concordare i principî di una politica commerciale internazionale capace di far superare il rigido bilateralismo in atto, accompagnata da uno schema di "Carta del commercio" e da un progetto per la istituzione di una organizzazione ("International trade organization" - ITO) che avrebbe dovuto garantirne l'attuazione. La proposta, esaminata nel 1946 in una conferenza convocata a Londra, ha portato alla costituzione di una commissione preparatoria per redigere un testo di convenzione comprensivo della Carta del commercio e dello statuto della istituenda organizzazione. La commissione nella sua seconda sessione avviò una serie di negoziati di carattere tariffario-doganale, per dare così inizio, sul piano concreto, all'attuazione dei principî della Carta che si andava elaborando. Tali negoziati, conclusi in modo ampio e soddisfacente, suggerirono l'idea di provvedere alla loro applicazione attraverso uno strumento giuridico unitario che fu appunto l'Accordo generale sulle tariffe e sul commercio. Il GATT ha rappresentato quindi un'applicazione parziale e provvisoria di alcuni dei principî contenuti nel più vasto disegno di una "Carta di commercio" e nel progetto di istituzione dell'ITO. A questi però, approvati nella conferenza dell'Avana del marzo 1948, venne a mancare la ratifica anche da parte di paesi come gli S.U.A., mentre l'Accordo generale sulle tariffe e il commercio, con obiettivi più limitati e più immediati, ha gradualmente ampliato il suo campo di azione, con nuove adesioni e con nuove iniziative.
L'obiettivo del GATT è quello di contribuire al progressivo sviluppo delle economie delle parti contraenti attraverso la conclusione di reciproci accordi diretti a una sostanziale riduzione delle tariffe e degli altri ostacoli al commercio internazionale e all'eliminazione dei trattamenti discriminatorî. L'accordo si divide in tre parti: la prima comporta l'adozione della clausola della nazione più favorita e lo scambio delle agevolazioni daziarie concordate nelle varie trattative; la seconda detta norme regolatrici della politica commerciale delle parti contraenti e prevede le possibili deroghe; la terza riguarda l'entrata in vigore e l'eventuale scioglimento dell'accordo, le procedure di emendamento, l'adesione e il recesso degli stati e le modalità di funzionamento. La prima e la terza parte dell'accordo sono entrate immediatamente in vigore; mentre per quel che riguarda la seconda parte, gli stati si sono impegnati soltanto ad adottare misure compatibili con le legislazioni nazionali.
Le caratteristiche che differenziano il GATT dai normali accordi commerciali o doganali possono così riassumersi: estensione a tutte le parti contraenti interessate delle agevolazioni convenute nell'insieme delle trattative bilaterali e plurilaterali; impegno delle parti contraenti di svolgere un'azione collettiva per assicurare il raggiungimento degli obiettivi dell'accordo. Costituiscono infatti protocolli allegati all'accordo gli elenchi delle voci doganali che le parti contraenti si sono impegnate a sottoporre a progressive riduzioni, integrati dai successivi protocolli contenenti le nuove voci incluse nel sistema attraverso le periodiche trattative (attualmente le voci doganali rientranti nel sistema dell'accordo interessano circa il 60% del commercio mondiale). L'azione collettiva delle parti contraenti si svolge nelle sessioni annuali nei modi e con le procedure previste dall'accordo.
Nella sessione di Ginevra del 1955 sono stati approvati protocolli destinati ad apportare numerose modifiche all'accordo, tra i quali uno riguardante la struttura dell'accordo stesso, che prevede la costituzione di una Organizzazione per la cooperazione commerciale (Organization trade cooperation - OTC) che avrebbe dovuto costituire la struttura organizzativa delle parti contraenti. Tale protocollo non ha però ancora ottenuto il numero di ratifiche richiesto per la sua entrata in vigore.
L'attuazione dell'accordo e la vigilanza sugli impegni che da esso derivano sono affidati attualmente all'azione collettiva delle parti contraenti e cioè alla Assemblea generale dei rappresentanti dei paesi aderenti che si riunisce in sessioni annuali o anche più frequenti e che può nominare un comitato di intersessione. L'Assemblea, che decide a maggioranza dei voti espressi salvo le eccezioni previste dall'accordo, può emettere decisioni o formulare raccomandazioni in connessione con l'azione a essa demandata dall'accordo e può pronunciarsi - sempre con decisioni o raccomandazioni - sui reclami presentati dai governi interessati per provvedimenti ritenuti in contrasto con gli impegni sanciti nell'accordo. L'Assemblea può decidere inoltre la costituzione di commissioni, comitati e gruppi di lavoro per approfondire problemi particolari e generali che saranno esaminati dalle parti contraenti, nonché affidare a comitati appositamente costituiti speciali procedure di conciliazione in relazione a questioni sorte nell'applicazione dell'accordo.
A Ginevra presso l'organizzazione delle N. U. ha sede un segretariato esecutivo del GATT al quale spetta di dare esecuzione alle decisioni delle parti contraenti e di assolvere gli altri compiti a esso demandati. Presso il segretariato debbono essere depositati i protocolli multilaterali dei negoziati tra le parti contraenti stipulati ai sensi dell'accordo.
Il GATT, al quale inizialmente avevano aderito 18 paesi, è aperto alla partecipazione di altri stati che vogliono sottoscrivere il protocollo di adesione. Tale adesione si perfezionerà però con l'accettazione delle parti contraenti, votanti a maggioranza di due terzi. Attualmente le parti contraenti sono 37: Repubblica Federale tedesca, Australia, Austria, Belgio, Birmania, Brasile, Canada, Ceylon, Cile, Cuba, Danimarca, Repubblica Dominicana, Stati Uniti d'America, Finlandia, Francia, Ghana, Grecia, Haiti, India, Indonesia, Italia, Giappone, Lussemburgo, Federazione della Malesia, Nicaragua, Norvegia, Nuova Zelanda, Pakistan, Regno dei Paesi Bassi, Perù, Federazione della Rhodesia e del Nyassaland, Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord, Svezia, Cecoslovacchia, Turchia, Unione Sudafricana, Uruguay, mentre altri paesi sono stati ammessi a partecipare ai lavori dell'organizzazione in attesa del perfezionamento della loro adesione.
L'Italia ha aderito al GATT con il protocollo firmato ad Annecy il 10 ottobre 1949 e reso esecutivo con legge 5 aprile 1950, n. 295, ed è divenuta parte contraente a partire dal 30 maggio 1950.
Bibl.: F. Coppola D'Anna, L'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, Roma 1951; E. Anzillotti, L'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, in Jus Gentium, maggio-agosto 1951; id., L'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT) e la sua revisione, in La Comunità Internazionale, X (1955), pp. 226-241; id., L'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio nei suoi recenti sviluppi, in La Comunità Internazionale, XII (1957), pp. 39-51; id., Nuove iniziative nell'accordo generale per le tariffe doganali e il commercio (GATT), ibidem, XIV (1959), pp. 301-310.