Garante del contribuente
Organo collegiale istituito presso ogni direzione regionale delle entrate (o direzione delle entrate delle Province autonome) al fine di assicurare il corretto svolgimento dei rapporti fra l’amministrazione finanziaria e il contribuente.
Introdotto e disciplinato dall’art. 13 della l. 212/2000, è costituito da 3 membri, nominati dal presidente della commissione tributaria regionale, che li sceglie fra soggetti appartenenti a determinate categorie: il primo, che svolge anche funzioni di presidente, fra magistrati, professori universitari (di materie giuridiche ed economiche) o notai; il secondo, fra dirigenti dell’amministrazione finanziaria o ufficiali generali e superiori della Guardia di finanza a riposo da almeno due anni; il terzo, fra gli appartenenti alla categoria degli avvocati, dottori commercialisti o ragionieri. L’incarico è di durata triennale e rinnovabile per una sola volta.
Il G. del c. ha la facoltà: di effettuare richieste di documenti o di chiarimenti agli uffici (anche a seguito di segnalazioni dei c. o di terzi, aventi per oggetto disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli); di rivolgere raccomandazioni ai dirigenti degli uffici per contribuire alla tutela del c. e alla migliore organizzazione dei servizi; di richiamare gli uffici al rispetto dei termini previsti per il rimborso d’imposta; di attivare le procedure di autotutela verso atti di accertamento o di riscossione notificati al contribuente. Il G. del c. può inoltre accedere agli uffici finanziari e controllare la funzionalità dei servizi di assistenza e di informazione resi al c., come pure l’agibilità degli spazi aperti al pubblico.