FREDO (nell'antico franco fritu)
Nel sistema penale degli antichi Germani il delitto veniva riscattato mediante una somma di denaro versata dall'offensore all'offeso o alla sua famiglia, se si trattava di liberi, per evitare la vendetta. Tale somma era la suona o sôna, termine dell'antico tedesco, che nel latino delle leggi popolari è tradotto col termine compositio. Già nel diritto longobardo è prescritto che, per varî delitti, la compositio sia divisa per metà fra l'offeso e il potere pubblico; s'affaccia così il concetto che anche a quest'ultimo si debba un risarcimento per la violazione della pace, avvenuta col delitto. Presso i Franchi, questa parte dovuta al pubblico si aggiunge alla compositio nella misura d'una metà: così, se la compositio era di 10 solidi, altri 5 (cioè un terzo del totale) eran dati al conte o graphio, che governava la provincia in nome del re. Quest'aggiunta dicevasi fredo o fritu. Presso altri popoli germanici come gli Alamanni, i Bavari, i Sassoni, gli Angli, ecc., il fredo è invece una pena pecuniaria fissa che ammonta a 12 oppure a 40 solidi. La riscossione del fredo veniva fatta soltanto se era stata data la compositio. Talvolta il fredo non vien dato al potere regio, ma ad altri enti: così se il delitto ha infranto l'immunità della chiesa, il fredo è riscosso da questa. Il fredo venne introdotto in Italia dai Franchi, dopo la conquista carolingia; il termine si trova ancora ricordato dalle glosse al Libro Pavese nel sec. XI.
Bibl.: P. Del Giudice, Studi di Storia e Diritto, 2ª ed., Milano 1889, p. 311; H. Brunner, Deutsche Rechtsgeschichte, Lipsia 1928, p. 807 segg.