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Fenomeno per cui le parti di una controversia possono di fatto scegliere di incardinare il relativo giudizio di fronte a una delle diverse corti astrattamente competenti a conoscere la materia.
Nelle controversie che presentino carattere transnazionale (per es., in quanto l’attore e il convenuto risiedono in Paesi diversi), i criteri di collegamento, che nei differenti ordinamenti giuridici valgono a radicare la giurisdizione, possono comportare che più organi giudiziari siano in linea di principio disponibili per la trattazione della causa. Di conseguenza, l’attore o il convenuto potrebbero tentare di incardinare l’azione nel foro ritenuto più conveniente, per motivi logistici, sostanziali o procedurali, alla tutela delle proprie ragioni. Per es., la selezione di una particolare giurisdizione può comportare significativi oneri economici per la controparte, ovvero influire sul regime probatorio, ampliando o restringendo il novero dei mezzi di prova ammissibili. Inoltre, il f. s. può essere ispirato dal tentativo di determinare la legge applicabile alla controversia, alla luce delle norme di diritto internazionale privato destinate a trovare applicazione da parte del giudice designato.
Le conseguenze del f. s. sono spesso subottimali, tanto sul piano dell’equità che su quello della efficiente amministrazione della giustizia. Infatti, la selezione della giurisdizione può, da un lato, rendere eccessivamente oneroso o sproporzionato l’esercizio dei diritti processuali di una delle parti, compromettendo di fatto l’accesso dell’altra alla giustizia; dall’altro lato, può imporre al giudice di pronunciarsi su controversie rispetto alle quali non è ben posizionato per l’acquisizione e la valutazione degli elementi probatori rilevanti.
Per tali ragioni, in molti ordinamenti giuridici le corti possono declinare l’esercizio della giurisdizione in talune particolari circostanze, per es., qualora possa essere individuato un foro maggiormente idoneo per la decisione della controversia, o laddove l’esercizio della giurisdizione confligga con rilevanti interessi di un’altra giuridizione, o ancora in caso di pendenza della lite in un altro Paese. A fronte di queste dottrine di emersione giurisprudenziale, la limitazione del f. s. è stata inoltre affidata a strumenti di diritto internazionale pattizio che determinano ex ante, per talune categorie di controversie transnazionali, il foro presso il quale dovrà essere incardinata l’azione, come avviene, per es., per la convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, ora confluita nel regolamento 44/2001/CE, relativo alla competenza giurisdizionale e alla esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.