fòro
È il luogo in cui si esercita una giurisdizione, sia essa civile o religiosa, sancita in un diritto - ius o iudicium - che ne costituisce l'autorità; le leggi (leges et iura) fonte del diritto civile, e le decretali o testi delle costituzioni pontificie, fondamento del diritto canonico, del quale fu teorizzatore il camaldolese Graziano, che introdusse per primo la distinzione tra le leggi naturali o divine e le leggi umane. A questa distinzione si accenna in Pd X 104 Grazïan... l'uno e l'altro foro / aiutò sì che piace in paradiso, dove foro sta per " giure o " diritto ".
Nell'espressione l'uno e l'altro foro qualche studioso ha creduto di riconoscere una diversa distinzione, tra f. interno o ‛ penitenziale ' (che riguarda l'attività spirituale dei fedeli) e foro esterno o ‛ giudiziale ' (che concerne l'attività sociale degli stessi), come parti del diritto ecclesiastico, sebbene in nessun luogo dell'opera di Graziano vi sia traccia di tali formulazioni. Degli antichi, Pietro, riferendosi a Graziano, commentava: " Composuit decretum ad utrumque forum canonicum et civile respiciens "; e il Buti: " dimostra come si convegna e concordi la legge civile con la ecclesiastica et e contrario ".
Nel verso fia prefetto nel foro divino (Pd XXX 142), il f. è la Chiesa, la sede da cui si esercita la più alta potestà religiosa.
Bibl. - F. Brandileone, Perché D. colloca in paradiso il fondatore del diritto canonico, in " Rendic. Accad. Naz. Lincei " s. 6, II (1926) 65-149; F. Ruffini, In " Studi d. " XIII (1928) 119-126.