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FORESTERIUS

di BBeatrice Pasciuta - Federiciana (2005)
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FORESTERIUS

BBeatrice Pasciuta

Magistratura già esistente in età normanna e probabilmente importata, anche nella terminologia, dal vocabolario franco e anglosassone, i foresterii normanni erano gli ufficiali regi preposti al controllo delle forestae, le riserve demaniali destinate alla caccia; essi potevano rilasciare le licenze di pascolo all'interno dell'area e le concessioni per il taglio del legname. I foresterii operavano con funzioni di controllo del territorio sia nelle terre demaniali sia in quelle feudali. Le norme che ne disciplinano le competenze in età fridericiana sono in parte tratte dalla legislazione normanna. Nella Const. III, 55, Cum per partes Apulie, recependo un'assisa di Guglielmo II del 1172, Federico stabiliva che in ogni contrata, sia demaniale che feudale, non vi fossero più di quattro foresterii; questo per impedire le presunte vessazioni che questi ufficiali compivano confiscando pretestuosamente animali ed esigendo dai sudditi tributi non dovuti.

Nel 1246 i foresterii furono sottoposti alla giurisdizione dei baiuli, i quali dietro denuncia dei privati avevano l'obbligo di indagare e reprimere i frequenti abusi dei foresterii e degli ufficiali addetti al controllo del territorio e alla riscossione dei tributi locali.

Fonti e Bibl.:Historia diplomatica Friderici secundi; Acta Imperii inedita, I; Die Konstitutionen Friedrichs II. für das König-reich Sizilien, a cura di W. Stürner, in M.G.H., Leges, Legum sectio IV: Constitutiones et acta publica imperatorum et regum, II, Supplementum, 1996 (nel testo abbreviato in Const. seguito dal numero della costituzione e dall'incipit); Il registro della cancelleria di Federico II del 1239-1240, a cura di C. Carbonetti Vendittelli, Roma 2002. H. Niese, Die Gesetzgebung der normannischen Dynastie im Regnum Siciliae, Halle 1910, pp. 179-182; E. Mazzarese Fardella, Introduzione generale, in G.L. Barberi, Liber de Secretiis, a cura di E. Mazzarese Fardella, Milano 1966, pp. IX-XXXVIII; V. von Falkenhausen, La foresta nella Sicilia normanna, in La cultura materiale in Sicilia, Palermo 1980, pp. 73-82; H. Bresc, Disfari et perdiri li fructi et li aglandi: economie e risorse boschive nella Sicilia medievale (XIII-XV secolo), "Quaderni Storici", 54, 1983, nr. 3, pp. 941-969; P. Corrao, Boschi e legno, in Uomo e ambiente nel Mezzogiorno normanno-svevo. Atti delle ottave giornate normanno-sveve (Bari, 20-23 ottobre 1987), a cura di G. Musca, Bari 1989, pp. 135-164.

Vedi anche
magistratura Con riferimento soprattutto al mondo antico e medievale, ufficio di magistrato, ossia carica pubblica, individuale o collegiale, solitamente a carattere elettivo e di durata limitata nel tempo. Nell’uso moderno, il complesso degli organi dello Stato istituiti per l’esercizio della giurisdizione in materia ... feudalesimo Insieme di legami personali e politici e poi sistema socioeconomico che caratterizzò l’Europa occidentale medievale. Le sue componenti fondamentali furono l’istituto del feudo e il vassallaggio (➔). 1. Le origini Elementi ‘prefeudali’ si colgono nel Basso Impero romano dove si costituirono, per la ... tributo Nell’antica Roma, contribuzione obbligatoria dei cittadini allo Stato, pagata in rapporto al censo e prelevata per tribù (donde il nome). Il termine ha poi assunto significato più ampio, per indicare ora un’imposizione pagata dal suddito al signore e dal cittadino allo Stato, ora un’imposizione pagata ... proprietà proprietà Diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico. antropologia La nozione di proprieta, così come è stata elaborata dalla tradizione giuridica latina e occidentale, non è applicabile ...
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