FORESTA (XV p. 666)
Legislazione forestale italiana (p. 668). - Dopo la pubblicazione del r. decr.-legge 3 gennaio 1926, n. 23, altri provvedimenti legislativi sul regime dei boschi, vincolati e non vincolati, non furono adottati, se si tolgono quelli relativi alla tutela dei castagneti e al controllo sulle fabbriche di estratti tannici (r. decr.-legge 18 giugno 1931, n. 173, convertito in legge 17 dicembre 1931, n. 1667), con i quali, ritornando un po' alle disposizioni della legge Luzzatti del 1910, si fa obbligo ai proprietarî e possessori di piante di castagno, che vogliano utilizzare dette piante per l'estrazione del tannino, di chiedere il permesso al comando della Milizia nazionale forestale; si stabilisce che questo permesso non valga più di un anno, che la Milizia fissi anno per anno la quantità di legname di castagno da destinarsi, in ogni provincia, per l'estrazione del tannino; e che le fabbriche denunzino il loro fabbisogno, indicando il luogo dove intendono prelevare il legname.
Prescindendo dai provvedimenti relativi alla Milizia nazionale forestale, può dirsi che l'attività legislativa più recente abbia avuto per scopo di assicurare un migliore assetto all'amministrazione forestale, sia in Italia sia in Libia, e all'azienda del demanio forestale, e anche di ampliare e consolidare, prima, il Segretariato della montagna, per farne un consorzio nazionale col nome appunto di Segretariato nazionale della montagna e per deferire, dopo, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e per esso alla Milizia forestale, le mansioni che esso assolveva nell'assistere tecnicamente e amministrativamente enti e privati nel miglioramento dei pascoli montani e nella sistemazione idraulico-forestale dei terreni montani.
L'Azienda foreste demaniali fu trasformata in un ente autonomo dal titolo Azienda di stato per le foreste demaniali, avente personalità giuridica propria e gestione autonoma a tutti gli effetti, senza alterarne i compiti, ma rivedendone la costituzione e le particolari attribuzioni (legge 5 gennaio 1933, n. 30; regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1877). L'ordinamento forestale della Libia (r. decr. 3 aprile 1937, n. 1081) era stato preceduto da quello per la Cirenaica (r. decreto 16 gennaio 1930, n. 71). Con questo ordinamento la tutela, la conservazione e l'incremento del patrimonio forestale erano stati affidati al governo della colonia e ai reparti coloniali della Milizia forestale; senza permesso della Milizia fu vietato il taglio degli alberi sulle pendici del Gebel, dei letti dei corsi d'acqua non perenni, intorno alle sorgenti e su tutti i terreni in pendio superiore al 50 per cento, e quello di alcune specie di piante poste anche fuori di queste zone. Si era provveduto al modo di utilizzare le foreste demaniali, di distribuire premî e sussidî per i rimboschimenti, di conciliare le contravvenzioni, di valutare i danni; e si era altresì provveduto alla determinazione delle attribuzioni dei reparti della Milizia. Con l'ordinamento per tutta la colonia s'istituì un comando di legioni della Milizia, si fissò la competenza del governo generale e di questo comando, facendo dell'ultimo quasi un organo consultivo del primo; si decentrarono alcuni servizî; si disciplinò il pascolo nei boschi deteriorati e distrutti dal fuoco e nei terreni destinati all'imboschimento, e l'accensione del fuoco nelle località limitrofe ai boschi; si previde l'emanazione di prescrizioni di massima per l'utilizzazione dei boschi e di regolamenti di polizia per la loro conservazione e la costituzione di un demanio forestale dello stato; infine si confermò quanto precedentemente era stato stabilito circa le contravvenzioni, le conciliazioni e la valutazione dei danni, ribadendo il principio della competenza dell'autorità giudiziaria a giudicare delle contravvenzioni non seguite da conciliazione.