FONDO (lat. fundus; fr. fonds; sp. fundo; ted. Grundstück; ingl. estate)
Nel linguaggio giuridico latino e moderno ha talvolta un ampio significato che abbraccia terreni e case, talvolta un significato più ristretto (solo i terreni). Diventa per ciò un problema d'interpretazione il vedere quando nel codice nostro il termine fondo sia adoperato nel primo significato e quando nel secondo.
Tenendo presente il significato più ampio, si distinguono nel diritto romano praedia rustica e praedia urbana e nel nostro diritto fondi rustici e fondi urbani: a questa distinzione si richiama l'altra tra servitù rustiche e servitù urbane, a seconda che - almeno secondo l'opinione dominante - la servitù è costituita a favore di un terreno o di una casa.
Fondo chiuso si chiama quel fondo che il proprietario cinge con muro, siepe o qualsiasi altro riparo, in guisa da manifestare la sua intenzione di vietarne l'accesso agli estranei. Questa facoltà, oltre che derivare dalla definizione stessa del diritto di proprietà (art. 436 cod. civ.), è fissata nell'art. 442 dello stesso codice. Dalla chiusura del fondo nasce il diritto nel proprietario di perseguire giudizialmente il violatore del divieto. Particolare applicazione hanno trovato i principî relativi alla chiusura dei fondi in materia di caccia.
Fondo intercluso (articoli 593-597) si considera quello circondato da fondi altrui non comunicante con la pubblica via in modo conveniente e sicuro per l'uso, lo sfruttamento e la coltura di esso. Sulle orme del codice francese il nostro mira a togliere l'inconveniente imponendo sull'altrui proprietà un onere, cioè la concessione di un passaggio (art. 593).
Bibl.: V. Arangio Ruiz, in V. Scialoja-P. Bonfante-R. De Ruggiero, Dizionario di diritto privato, Milano 1923, s. v. Fondo, Fondo chiuso; G. Are, Intercluso, ibid.; G. Piola, in Digesto ital., s. v. Fondo; R. Crespolani, in Encicl. giur. it. s. v. Fondo chiuso.