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Fondo patrimoniale

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Il fondo patrimoniale (artt. 167-171 c.c.) è un istituto introdotto nell’ordinamento italiano con la riforma del diritto di famiglia (l. 19 maggio 1975, n. 151) in sostituzione del patrimonio familiare, che aveva avuto in pratica limitate applicazioni. Il fondo patrimoniale può essere costituito sia prima che durante il matrimonio da uno o da entrambi i coniugi per atto pubblico, o da un terzo, anche per testamento; con la costituzione del fondo si vincolano determinati beni (immobili, mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito) che vengono destinati a far fronte ai bisogni della famiglia. In particolare, salvo che non sia diversamente stabilito nell’atto costitutivo, i beni del fondo non possono essere alienati, ipotecati, dati in pegno o comunque vincolati se non con il consenso di entrambi i coniugi o, se vi sono figli minori, con l’autorizzazione del giudice, che può essere concessa nei soli casi di necessità o utilità evidente. In conformità al principio della sostanziale parità dei coniugi nell’ambito della famiglia, che ha informato la riforma del 1975, la proprietà dei beni che costituiscono il fondo spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell’atto costitutivo, e l’amministrazione è regolata dalle norme relative all’amministrazione della comunione legale; anche i frutti del fondo sono impiegati per i bisogni della famiglia. L’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. Il fondo cessa a seguito dell’annullamento o dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma se vi sono figli minori dura fino al compimento della maggiore età dell’ultimo figlio. Se non vi sono figli si applicano le disposizioni sullo scioglimento della comunione legale.

Voci correlate

Atto pubblico. Diritto civile 

Convenzioni matrimoniali

Responsabilità patrimoniale del debitore

Vedi anche
proprietà proprietà Diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico. antropologia La nozione di proprieta, così come è stata elaborata dalla tradizione giuridica latina e occidentale, non è applicabile ... matrimonio Unione fisica, morale e legale dell’uomo (marito) e della donna (moglie) in completa comunità di vita, al fine di fondare la famiglia e perpetuare la specie. antropologia Se inteso nella sua definizione minima, come unione fra un uomo e una donna, tale che i figli nati da questa unione siano riconosciuti ... patrimonio Il complesso dei beni, mobili o immobili, che una persona (fisica o giuridica) possiede. diritto 1. Diritto civile Nell’accezione giuridica, che riprende quella del diritto giustinianeo, l’insieme di tutti i rapporti giuridici facenti capo a un soggetto e aventi valore economico. Con riferimento ... Associazione In diritto civile, l’associazione è un ente caratterizzato dall’organizzazione di più persone al fine di perseguire uno scopo comune non di lucro, anche se può talvolta svolgere un’attività economica per destinarne gli utili al conseguimento dello scopo in sé stesso non lucrativo. La libertà di associazione ...
Categorie
  • DIRITTO CIVILE in Diritto
Tag
  • RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE
  • COMUNIONE LEGALE
  • DIRITTO CIVILE
Vocabolario
patrimoniale
patrimoniale agg. [dal lat. tardo patrimonialis]. – Del patrimonio; che costituisce il patrimonio, o lo concerne, o ne deriva: beni p.; asse p.; rendite p.; situazione p.; imposte p. (o sul patrimonio), quelle, ordinarie o straordinarie,...
fóndo³
fondo3 fóndo3 s. m. [lat. fŭndus che, oltre al sign. di «parte inferiore» (v. la voce prec.), ebbe anche quelli di «suolo, possedimento, terreno»; il sign. economico, sull’esempio del fr. fonds]. – 1. Proprietà terriera, appezzamento di...
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