FONDI SEGRETI
. Negli stati moderni gli organi del potere esecutivo, nell'ordinare o effettuare spese, sono soggetti a rigorosi controlli, non solo successivi all'effettuazione della spesa, ma spesso anche preventivi; in Italia tali controlli sono esercitati specialmente dalla Corte dei conti, e, nelle linee generali, anche dal Parlamento. Peraltro alcune spese d'indole riservata, per le quali esistono speciali stanziamenti in bilancio (i cosiddetti fondi segreti), mal comportano l'indicazione dei percipienti, la produzione di quietanze, ecc., quindi un vero controllo; per tali spese, giusta un'antica consuetudine amministrativa, il rendiconto è generico e non documentato, e gli organi che esercitano il riscontro si limitano a prendere cognizione dei dati globali che l'amministrazione crede di produrre.
Nei primi anni del regno d'Italia, tale particolare libertà era riconosciuta all'amministrazione, a quanto sembra, solo per un fondo di lire 1.200.000 incluso nel bilancio dell'Interno. Ma oggi i fondi per i quali l'impiego è più o meno sottratto a particolareggiato controllo sono numerosi: qui rammentiamo i dati seguenti, deducendoli dai bilanci degli esercizî 1932-33: a) Ministero dell'interno: Cap. 53 (Servizio segreto) L. 3.000.000; Cap. 61 (Spese per la repressione del malandrinaggio in Sicilia), L.400.000; Cap. 70 (Spese confidenziali per la repressione del malandrinaggio, per la ricerca ed estradizione di imputati o condannati ecc.), L. 3.000.000; Cap. 79 (Spese per il servizio d'investigazione politica) L. 20.000.000. (Questo stanziamento era nel 1927-28 di 50 milioni, ed è stato ridotto poi, a mano a mano, a 20). - b) Ministero degli esteri: Cap. 9 (Spese segrete) lire 1.200.000; Cap. 62 (Spese riservate dipendenti da avvenimenti internazionali) lire 6.000.000. - c) Ministero delle colonie: Cap. 17 (Spese politiche segrete), L. 50.000; Cap. 18 (Spese politiche) L. 300.000. - d) Ministero delle finanze: Cap. 62 (Spese segrete inerenti ai servizî della M. V. S. N.), L. 575.000. - Altre spese riservate, di oscillante ammontare, sono erogate dai ministeri militari (capitoli 33 e 58 bilancio Min. della guerra; 46 bil. Min. della marina; 14 bil. Min. dell'aeronautica).
Dal 1860 al 1900 e anche oltre, favorite dall'indirizzo liberale dell'epoca, infinite ed esagerate furono le dispute, nel Parlamento e fuori, circa l'opportunità di sopprimere i fondi segreti o di assoggettarli al comune principio del rigoroso controllo. A molti ministeri, nel detto periodo, si rimproverò aspramente di giovarsi dei fondi segreti per sussidiare giornali, influire sui risultati delle elezioni, ecc. Tali dispute hanno oggi, almeno per l'Italia, perduto importanza: è ormai radicato il concetto che lo stato ha il diritto e anche il dovere di difendere sé stesso e la propria organizzazione politica: deve quindi con ogni mezzo ricercare i malviventi comuni e politici, difendersi da pericoli internazionali, ecc.; e se pure nel compimento di tale funzione qualche somma sia erogata poco opportunamente, o in modo disforme dai fini del legislatore, non è possibile, per tale inconveniente, privare lo stato stesso delle armi validissime del vigile intervento e dell'erogazione riservata di somme. E appunto per questo, il sistema dei "fondi segreti" è adottato da gran parte e forse da quasi tutti gli stati del mondo.
Bibl.: A. Brunialti, in Dig. italiano, Torino 1892-98; id., in Enciclopedia giuridica italiana, Milano 1916; S. Tringali, Dizionario amministrativo e di pubb. sic., s. v. Spese segrete, Milano 1903.