fondi di coesione europei
Strumenti finanziari dell’Unione Europea che, insieme con i fondi strutturali europei (➔), sono destinati a cofinanziare, negli Stati membri meno sviluppati, talora chiamati ‘periferici’, progetti di sviluppo nell’ambito della politica regionale della UE. A differenza di quelli strutturali, i f. di c. non sono destinati alle Regioni, bensì ai Paesi che presentino un Prodotto Nazionale Lordo (PNL) pro capite, misurato in parità di potere d’acquisto, inferiore al 90% della media comunitaria e che abbiano varato un programma volto a soddisfare le condizioni di convergenza economica previste dal Trattato di Maastricht. I f. di c. sono comunque suscettibili di sospensione, con decisione del Consiglio della UE, nel caso in cui uno Stato presenti un eccessivo deficit pubblico e non vi abbia posto rimedio, oppure qualora le azioni intraprese a tale fine non abbiano sortito effetto.
I f. di c. sono stati istituiti nel 1994 a seguito di un accordo tra alcuni dei Paesi contribuenti netti al bilancio comunitario (➔), i quali trasferivano alla UE più risorse di quante ne ricevevano (come Gran Bretagna, Danimarca e Germania), e i Paesi che premevano per l’istituzione del f. stesso, denominati ‘gruppo della coesione’ (Grecia, Irlanda, Portogallo e Spagna), sostenuti da Francia, Commissione europea e Parlamento europeo. Oltre alla creazione dei f. di c., il compromesso prevedeva un raddoppio dei f. della politica regionale per la coesione. Nonostante l’opposizione di alcuni Stati contributori netti, che chiedevano la chiusura dei f. di c. in seguito al lancio dell’Unione Economica e Monetaria (UEM), essi sono stati mantenuti anche successivamente.
Particolarmente discussa, durante il dibattito sulla programmazione per il periodo 2007-13, è stata la questione relativa al cosiddetto ‘effetto statistico’ causato dall’allargamento. Alla fine si è raggiunto un compromesso tra i Paesi membri, per cui le Regioni che avessero superato il 90% del PNL pro capite a seguito dell’‘effetto statistico’ dell’allargamento, avrebbero comunque beneficiato di un finanziamento transitorio, specifico e decrescente. Per il periodo 2007-13 beneficiano dunque dei f. di c. i nuovi Paesi membri dell’Unione: Bulgaria, Cipro, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia e Slovenia, nonché Grecia e Portogallo, mentre la Spagna, che ha un PNL pro capite inferiore alla media della UE-15, fruisce di un regime di sostegno transitorio. Si è anche deciso di aumentare, per il periodo 2007-13, l’importo della spesa per la coesione a 348 miliardi di euro ‒ di cui 278 destinati ai f. strutturali e 70 al f. di c. – che rappresentano il 35,7% del bilancio comunitario.
Gli Stati membri hanno la responsabilità di garantire l’attuazione dei progetti in linea con la relativa decisione della Commissione, la gestione dei f., il rispetto delle scadenze, la conformità al piano di finanziamento e, in prima istanza, il controllo finanziario. La Commissione effettua controlli periodici e tutti i progetti sono soggetti a monitoraggio sistematico. Il f. di c. può finanziare, per es., sino all’85% dei costi ammissibili per la realizzazione di grandi progetti nei settori dell’ambiente e delle reti transeuropee di trasporto (RTT). Per quanto riguarda i progetti in materia ambientale, essi devono essere in linea con le priorità della politica ambientale comunitaria, così come definite dai pertinenti piani d’azione in materia di ambiente e sviluppo sostenibile. In particolare, il f. accorda priorità ai progetti in materia di approvvigionamento di acqua potabile, al trattamento delle acque reflue e allo smaltimento dei rifiuti solidi. Sono altresì ammissibili azioni di rimboschimento, di lotta all’erosione e di salvaguardia della natura. Per quanto concerne, invece, le reti transeuropee di trasporto, i progetti possono riguardare sia le infrastrutture (strade, ferrovie, vie navigabili, porti, aeroporti, mezzi di navigazione, piattaforme intermodali, condotte di prodotti) sia i servizi necessari al loro funzionamento.