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fondazione

Dizionario di Economia e Finanza (2012)
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fondazione


Istituzione di carattere privato, riconosciuta come persona giuridica, caratterizzata dall’esistenza di un fondo patrimoniale destinato dalla volontà del fondatore a raggiungere nel tempo uno scopo determinato di pubblica utilità (culturale, educativo, religioso, sociale o scientifico), senza perseguire fini di lucro. Il modello del codice civile è quello della f. di erogazione (grantmaking foundation) che, per soddisfare le finalità culturali o assistenziali additate da un privato, utilizza il patrimonio per stanziamenti in favore di beneficiari indeterminati che rivestano certe caratteristiche. Sono, tuttavia, diffuse anche le f. operative (operating foundation), che perseguono il loro scopo avvalendosi direttamente della propria organizzazione.

Amministrazione e controllo

La f. è amministrata da un organo di amministrazione che talvolta, e non obbligatoriamente, è affiancato da un organo di controllo e/o da un organo consultivo di esperti. La f., a differenza dell’associazione, non dispone di un organo come l’assemblea degli associati, in grado di controllare l’operato degli amministratori ed eventualmente sostituirli o deliberare un’azione di responsabilità nei loro confronti. Lo stesso organo di controllo risulta meno efficace dell’omologo organo di un’associazione o di una società, in mancanza di un’assemblea alla quale riferire le anomalie riscontrate. Queste considerazioni hanno indotto il legislatore ad affidare la vigilanza sulle f. all’autorità governativa, ovvero la stessa che ha riconosciuto la f., quindi il dirigente dell’ufficio regionale (o della provincia autonoma) competente o il prefetto.

Tipi di fondazione

L’assenza di finalità lucrative implica il divieto di distribuire gli avanzi di gestione, ma non il divieto di conseguirli, purché reinvestiti all’interno della f.; la f., cioè, può svolgere anche direttamente attività economica, a condizione che sia strumentale allo scopo (f. d’impresa). Sulla medesima linea è stata riconosciuta la liceità della f. finanziaria (o holding), la quale, avendo il compito istituzionale di sovvenzionare o dirigere altre f., persegue soltanto in via mediata le finalità solidaristiche che vengono curate dalle collegate, e delle f. familiari, istituite con lo scopo di amministrare un patrimonio a favore di soggetti deboli, incapaci di curare i propri interessi. Di recente diffusione sono le f. di partecipazione, non previste dal legislatore, che uniscono all’elemento patrimoniale, proprio della f., l’elemento personale, proprio dell’associazione. Si tratta di uno strumento utilizzato dagli enti pubblici per svolgere attività di pubblica utilità con il concorso di privati.

Una serie di interventi normativi nel settore bancario durante gli anni 1990 ha consentito che, una volta trasformate le casse di risparmio in società private per azioni, le relative partecipazioni (prima di controllo, poi minoritarie) fossero attribuite a fondazioni bancarie (➔) aventi carattere privato. Inizialmente il loro ruolo principale è stato quello di gestire le azioni della banca conferitaria (l. 218/1990, nota come legge delega Amato-Carli). In seguito tale ruolo si è progressivamente evoluto, sia per una progressiva diversificazione nel portafoglio di investimenti, che in molti casi le ha allontanate dalla gestione bancaria, sia per una sempre più importante attività di erogazione e di sostegno al settore non profit (l. 461/1998 e d. legisl. 153/1999, noto come riforma Ciampi-Amato). Il legislatore ha previsto che al termine del processo le f. bancarie potranno detenere solamente partecipazioni di controllo in imprese strumentali agli scopi istituzionali, slegandosi progressivamente dalle società bancarie. La disciplina speciale, assai articolata e lontana da quella del codice civile, stabilisce, comunque, che almeno metà del reddito sia riservato a scopi di utilità sociale e di sviluppo economico.

Le fondazioni in Italia

Le f. attive nel nostro Paese (dati 2005) sono 4720 (con un patrimonio di 85,4 miliardi di euro), il 49,5% delle quali (7,6% del patrimonio complessivo) operative, il 20,0% (60,2%) di erogazione e il 30,5% (32,3%). Circa la metà del patrimonio complessivo è gestito dalle f. bancarie e un altro 20% dagli enti di previdenza privatizzati. In particolare, le 88 f. bancarie nel 2009 gestivano direttamente o attraverso consulenti esterni  oltre 49 miliardi di euro, generando redditività per oltre 2,5 miliardi di euro ed erogazioni superiori a 1,4 miliardi. Le f. operative sono principalmente coinvolte nei settori assistenza sociale (26,1%), istruzione (23,4%) e cultura (21,6%); le f. di erogazione nei settori finanziamento di progetti (37,9%), filantropia (37,2%) e religione (23,9%); le f. miste nei settori cultura (19,1%), finanziamento progetti (17,2%) e filantropia (15,0%).

Vedi anche
Associazione In diritto civile, l’associazione è un ente caratterizzato dall’organizzazione di più persone al fine di perseguire uno scopo comune non di lucro, anche se può talvolta svolgere un’attività economica per destinarne gli utili al conseguimento dello scopo in sé stesso non lucrativo. La libertà di associazione ... Ente pubblico Gli enti pubblici nazionali fanno parte del concetto di amministrazione pubblica, ma non rientrano nell’amministrazione dello Stato, tanto che sono stati anche denominati ‘amministrazioni parallele’. Hanno strutture eterogenee e sono dotati di personalità giuridica. Possiedono organi propri (di regola, ... fondazioni bancarie Istituzioni di diritto privato senza scopo di lucro, meglio dette Fondazioni di origine bancaria, che svolgono una funzione sussidiaria e non sostitutiva dell'intervento pubblico nel sostegno sociale, nella promozione dello sviluppo socio-economico e nel vasto ambito dell'ambiente, culturale, artistico ... non profit Nel linguaggio economico, si dice di organismi privati molto diversi fra loro (associazioni, comitati, fondazioni ecc.) unificati dal divieto fissato per statuto di distribuire i profitti ai membri che ne fanno parte o ai dipendenti, e dall’obbligo di reinvestirli completamente nell’attività svolta. ...
Altri risultati per fondazione
  • Fondazione
    Enciclopedia Italiana - VII Appendice (2007)
    Valerio Pescatore Nell'ordinamento di diritto civile la f. è un ente di carattere privato da inserire tra le "formazioni sociali" in cui ogni uomo - secondo quanto stabilisce la Costituzione (art. 2) - esplica la propria personalità. L'origine dell'istituto è stata fatta risalire al diritto romano ...
  • FONDAZIONE
    Enciclopedia Italiana - II Appendice (1948)
    (XV, p. 611) Tommaso NOVELLI Una delle più notevoli innovazioni del cod. civ. 1942 è stata quella di aver dettata una disciplina organica delle persone giuridiche, che mancava nel codice del 1865 (v. persona giuridica, in questa App.). Alla distinzione tradizionale in corporazione e fondazione il ...
  • FONDAZIONE
    Enciclopedia Italiana (1932)
    (ted. Stiftung) Arnaldo BERTOLA Camillo Viterbo Fondazione è detta la persona giuridica costituita da un patrimonio autonomo destinato a uno scopo determinato. Essa si distingue dalla corporazione non presentando il carattere associativo che contraddistingue invece quest'ultima; mentre la corporazione ...
Vocabolario
fondazióne
fondazione fondazióne s. f. [dal lat. fundatio -onis, der. di fundare «fondare»]. – 1. L’opera, l’attività di fondare, in senso proprio: iniziare la f. di una palazzina; terreno adatto alla f.; sistemi di fondazione. Più com. in senso più...
erìgere
erigere erìgere v. tr. [dal lat. erigĕre, comp. di e-1 e regĕre «reggere»] (io erigo, tu erigi, ecc.; pass. rem. erèssi, erigésti, ecc.; part. pass. erètto). – 1. a. Innalzare, costruire (spec. edifici pubblici, e in genere costruzioni...
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