FIUWAIDA
. Termine di diritto germanico, che significa pascolo per il bestiame, così è detto in un diploma dell'imperatore Ludovico II. La parola si trova ricordata per la prima volta in un documento pisano dell'anno 730 nel quale i fratelli Pincolo e Macciolo vendono a Maurizio, canoviere del re, una loro terra de fiuvadia in Arena, e promettono al compratore che, qualora il fisco avesse loro ripreso tale terra ed essa fosse stata data ad altri e a essi ne fosse pervenuta un'altra ad vicem sorte, avrebbero dato questa al compratore.
Tale documento diede origine a molte discussioni, giacché si ritenne da alcuni che qui venisse ricordato l'avvicendamento periodico delle terre, distribuite per sorte alle famiglie componenti le tribù germaniche, quale è descritto nella Germania di Tacito. I Longobardi avrebbero mantenuto sino al principio del sec. VIII tale avvicendamento per i pascoli, se non per le terre aratorie, e i fratelli, in previsione di ciò, avrebbero promesso al canoviere Maurizio di dargli la terra ricevuta in cambio di quella che avessero perduta. Altri però osservarono che la terra venduta a Maurizio doveva evidentemente provenire dal fisco (publicum, nel documento) e che il timore manifestato dai venditori poteva essere spiegato con la natura precaria delle donazioni fatte dai sovrani germanici. I venditori prevedevano il caso che il re si fosse ripreso le terre donate e altre ne avesse loro concesse in cambio, ciò che poteva accadere appunto perché la donazione di beni pubblici non aveva il carattere stabile che assumeva invece la donazione avvenuta fra privati, quando fosse intervenuta la prestazione della ricompensa simbolica data dal donatario al donatore, cioè il launegild. Il sovrano poteva durante la sua vita revocare le donazioni fatte o mutarne l'oggetto e così poteva un nuovo sovrano annullare le donazioni del suo predecessore, come fece il re Astolfo, circa quelle di Ratchis e della regina Tassia sua moglie. In tal modo il documento pisano riceve una spiegazione più ovvia, giacché è difficile pensare che i Longobardi conservassero ancora nel sec. VIII, dopo il lungo contatto avuto con le popolazioni romane e coi sistemi progrediti d'economia agraria vigenti in Italia, le forme semicomunistiche che si osservavano ai tempi di Tacito.
Bibl.: F. Schupfer, Degli ordini sociali e del possesso fondiario appo i Longobardi, in Sitzungsberichte der kaiserl. Akademie der Wissenschaften, philosophisch. hist. Classe, XXXV, Vienna 1860, p. 432 seg.; G. Tamassia, Le alienazioni degli immobili e gli eredi, Milano 1885, p. 202 seg.; P. S. Leicht, Studî sulla proprietà fondiaria nel Medioevo, I, Padova 1903, p. 40 seg.; F. Schneider, Die Entstehung von Burg- und Landgemeinde in Italien, Berlino 1924, p. 101 seg.