FISCO (XV, p. 469)
Reati fiscali. - Contrabbando. - La vigente legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, in materia di contrabbando, prevede i seguenti tipi di delitti: a) contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazî doganali; b) contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine; c) contrabbando nel movimento marittimo delle merci; d) contrabbando nel movimento delle merci per via aerea; e) contrabbando nelle zone extra-doganali; f) contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali; g) contrabbando nei depositi doganali; h) contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione; i) contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti; l) contrabbando nell'importazione o esportazione temporanea. In sostanza, attraverso le varie ipotesi delittuose contemplate negli artt. 97-106, ciò che viene represso è sempre il fatto di sottrarre merci importate dall'estero al pagamento dei diritti di confine dovuti; e tale fatto, come qualsiasi altro che raggiunga in qualsiasi modo lo stesso effetto (art. 107), è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti dovuti.
Tale pena si applica anche al tentativo di contrabbando, il quale è dalla legge equiparato al contrabbando consumato per quanto concerne la sanzione (art. 108). Peraltro, qualora per fatto del colpevole non siasi potuto accertare, in tutto o in parte, la qualità, la quantità e il valore della merce, in luogo della pena proporzionale - che ovviamente è inapplicabile - la legge commina la multa fino a L. 500.000 (art. 109 della legge doganale e art. 1 l. 11 marzo 1953, n. 201).
La legge doganale prevede, per il contrabbando, alcune circostanze aggravanti, che sono indicate nell'art. 110. Invero chi, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti. Inoltre alla multa stabilita per il contrabbando è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni: a) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata; b) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita.
Norme particolari contempla la legge doganale per la recidiva nel contrabbando, il contrabbando abituale e il contrabbando professionale. Per quanto concerne la recidiva, l'art. 111 dispone che chi, dopo essere stato condannato per delitto di contrabbando preveduto dalla legge doganale o da altra legge fiscale, commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge prevede la pena della sola multa, è punito, oltre che con la multa, con la reclusione fino a un anno (aumentata poi dalla metà ai due terzi, se il colpevole è già recidivo in contrabbando).
Per quanto riguarda l'abitualità, è dichiarato delinquente abituale in contrabbando chi riporta condanna per delitto di contrabbando dopo essere stato condannato per tre contrabbandi preveduti dalla legge doganale o da altra legge fiscale, commessi entro dieci anni e non contestualmente e relativi a violazioni per le quali i diritti sottratti o che si tentava di sottrarre non siano inferiori complessivamente a L. 50.000 (art. 112 della legge doganale e art. 2 l. 11 marzo 1953, n. 201). È poi dichiarato delinquente professionale in contrabbando chi, dopo aver riportato quattro condanne per delitto di contrabbando preveduto dalla legge doganale o da altra legge fiscale, riporta altra condanna per un altro delitto di contrabbando, qualora, avuto riguardo alla condotta e al genere di vita del colpevole ed alle altre circostanze indicate nel capoverso dell'art. 133 cod. pen., debba ritenersi che egli viva abitualmente, anche in parte soltanto, dei proventi del reato (art. 113).
Alla condanna per contrabbando segue sempre la sottoposizione alla misura di sicurezza della libertà vigilata, se viene inflitta la pena della reclusione superiore ad un anno, e segue altresì la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto. Se peraltro si tratta di mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato, si applicano le disposizioni dell'art. 240 cod. pen. Tuttavia i mezzi di trasporto che abbiano segreti ripostigli ovvero siano stati artificiosamente modificati per dissimulare le merci che vi sono state collocate, non possono essere restituiti a chi ne abbia diritto se prima non siano stati ridotti in modo da non prestarsi ulteriormente alla frode.
La legge doganale, oltre ai delitti di contrabbando, prevede una numerosa serie di contravvenzioni, punibili con la pena dell'ammenda in varia misura. Si tratta di fatti in cui non si riscontra l'intento di frodare i diritti di confine, e che si risolvono in semplici inosservanze di prescrizioni o di formalità doganali.
Infrazioni alle leggi tributarie in materia di imposte dirette. - Il testo unico approvato con d. P.R. 29 gennaio 1958 n. 645 prevede i seguenti reati: a) omessa o tardiva presentazione della dichiarazione dei redditi o patrimonî soggetti ad imposta (ammenda da L. 30.000 a L. 300.000, aumentabile in casi gravi e congiunta anche all'arresto fino a sei mesi ove l'ammontare del reddito definitivamente accertato superi L. 6.000.000); b) dichiarazione non comprendente tutti i redditi o patrimonî posseduti dal soggetto (ammenda da L. 500 a L. 20.000); c) commissione di fatti fraudolenti al fine di sottrarre redditi alle imposte dirette (reclusione sino a sei mesi e multa da L. 50.000 a L. 600.000, e sola multa in casi dì speciale tenuità); d) mancata denuncia nella relazione annuale o nella dichiarazione dei redditi della mancanza di taluno dei libri prescritti o delle scritture contabili da parte degli organi delle società (multa da L. 15.000 a L.1.000.000); e) mancata restituzione nel termine assegnato dei questionarî eventualmente inviati al soggetto dall'Ufficio delle imposte o restituzione di essi con risposte incomplete o non veritiere (ammenda da L. 2.000 a L. 50.000); f) inottemperanza alle richieste fatte o alle disposizioni date dagli uffici delle imposte nell'esercizio delle facoltà ad essi spettanti (ammenda da L. 500 a L. 20.000); g) mancato pagamento di sei rate consecutive di imposte per un ammontare complessivo non inferiore a L. 12.000 (ammenda da L.1.000 a L. 20.000) (articoli 243-259 del testo unico).