finanza di progetto
finanza di progètto locuz. sost. f. – Operazione economico-finanziaria attraverso la quale un ente pubblico concretizza un’opera o un progetto, con oneri finanziari di progettazione e realizzazione posti parzialmente o totalmente a carico di una società privata, e quest'ultima conta di recuperare il denaro anticipato e gli interessi sullo stesso attraverso il flusso di cassa derivante dai proventi dell’opera. In un’operazione di tale tipo sono dunque coinvolti vari soggetti. In primo luogo l’ente pubblico affidante che, sulla base di un'apposita procedura, delibera l’esecuzione dell’opera con le modalità della finanza di progetto e ne affida a un privato la realizzazione e la gestione; sull’ente pubblico non gravano altri oneri; almeno formalmente, esso si libera con la finanza di progetto da ogni rischio relativo a maggiori costi di realizzazione dell’opera, rispetto alla cifra stabilita dal bando, o a minori introiti di gestione della stessa. In secondo luogo, il privato affidatario che, come vincitore di un bando di gara, è tenuto a rispettare, tanto nella realizzazione dell’opera quanto nella gestione, gli accordi contrattuali sottoscritti con la Pubblica amministrazione. Il privato affidatario può ricorrere a sua volta, come molto spesso avviene, al mercato finanziario per ottenere almeno parte delle risorse necessarie al finanziamento del progetto; vi ricorre come speciale veicolo finanziario, i cui destini sono separati da quelli della (delle) eventuale casa madre, nel senso che per i finanziatori esterni al progetto l’unica garanzia del pagamento del debito è il flusso di cassa del progetto stesso. In sostanza l’affidatario si assume il rischio del costo di realizzazione dell’opera, mentre sui finanziatori esterni grava quello di gestione. In ambito europeo, la più imponente operazione di finanza di progetto è stata la realizzazione del tunnel sottomarino che collega Francia e Regno Unito attraverso il Canale della Manica, la cui gestione, tuttavia, non ha consentito una generazione di flussi di cassa sufficiente a remunerare l’investimento effettuato dal consorzio che ha realizzato l’opera. In Italia la materia della finanza di progetto è stata oggetto di regolamentazione più volte aggiornata a partire dagli anni Novanta del 20° sec. fino all’ultimo d. lgs. 153/2008. Tale regolamentazione mira a canalizzare le disponibilità di intervento dei privati verso quelle opere infrastrutturali la cui realizzazione è giudicata prioritaria dalla comunità; di conseguenza, possono essere finanziate con questo strumento soltanto le opere inserite dallo Stato in una lista di programmazione strategica triennale o individuate dagli enti di governo territoriale nel programma annuale dei lavori di pubblica utilità.