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FIDEIUSSIONE

di Domenico PASTINA - Enciclopedia Italiana - II Appendice (1948)
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FIDEIUSSIONE (XV, p. 226)

Domenico PASTINA

Il cod. civ. del 1942 ha conservato immutata alla fideiussione la struttura fondamentale che l'istituto aveva nel codice del 1865.

Le innovazioni più notevoli sono: a) il fideiussore è obbligato, come norma fondamentale e in contrasto con quanto stabiliva il cod. 1865, solidalmente col debitore principale al pagamento del debito. La preventiva escussione del debitore principale è ammessa, ma non più come regola, bensì soltanto qualora le parti l'abbiano espressamente convenuta (art. 1944); b) la volontà di prestare fideiussione deve essere espressa, ma la prova dell'esistenza di tale volontà può risultare anche da presunzioni che siano ammissibili secondo le norme generali; c) è abrogata la norma per la quale la solvenza del fideiussore doveva essere apprezzata soltanto in ragione dei beni a lui appartenenti capaci di ipoteca e quella per cui non si poteva tener conto dei beni "litigiosi" e dei beni situati a tale distanza da rendere troppo difficile gli atti esecutivi sopra i medesimi. Oggi, di conseguenza, possono escutersi tutti i beni del fideiussore debitore, siano essi mobili o immobili e ovunque siano essi situati (arg. ex art. 1943); d) dai casi in cui la legge accorda la facoltà al fideiussore di agire contro il debitore anche prima di aver pagato, affinché quest'ultimo gli procuri la liberazione o gli presti le garanzie necessarie per assicurargli il soddisfacìmento delle ragioni di regresso, è stato tolto quello in cui il debitore sia fallito; e) il fideiussore rimane obbligato, anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate (art. 1957).

Vedi anche
Fideiussione La fideiussione è il contratto con il quale un soggetto (fideiussore) garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui obbligandosi personalmente verso il creditore (art. 1936 c.c.). Caratteristiche principali della garanzia fideiussoria sono la personalità, per cui il fideiussore risponde con tutti ... garanzia Predisposizione di un mezzo idoneo ad assicurare l’adempimento di un’obbligazione, l’esercizio di una funzione o, in genere, l’osservanza di un precetto legislativo o di un determinato impegno. Diritto privato Con il termine g. si intende in genere ogni mezzo tendente ad assicurare al creditore l’effettivo ... Obbligazione Per obbligazione si intende un tipo particolare di obbligo caratterizzato sia dalla sua fonte (il contratto, il fatto illecito ed ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico: art. 1173 c.c.) che dal suo contenuto (patrimoniale). L’oggetto dedotto in obbligazione ... Ipoteca Diritto reale a favore di un creditore su beni o su diritti relativi a beni immobili o mobili registrati del debitore, o di un terzo che lo garantisce, al fine di assicurare con la vendita forzata dei medesimi l’adempimento di una obbligazione. L’ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare, ...
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  • fideiussione
    Dizionario di Economia e Finanza (2012)
    Contratto con il quale un soggetto (fideiussore) garantisce l’adempimento di un’obbligazione (➔ p) altrui, obbligandosi personalmente verso il creditore (art. 1936 c.c.). Funzioni e caratteristiche della fideiussione La funzione pratica della f. è di garantire al creditore che, se necessario, l’obbligazione ...
  • FIDEIUSSIONE
    Enciclopedia Italiana (1932)
    La fideiussione nel diritto giustinianeo è un contratto formale, mediante il quale alcuno si obbliga a pagare un debito altrui nel caso che il debitore non paghi alla scadenza. Nel diritto antegiustinianeo si distinguevano, per applicazioni ed effetti diversi, sponsio, fidepromissio, fideiussio: quest'ultima ...
Vocabolario
fideiussióne
fideiussione fideiussióne s. f. [dal lat. tardo fideiussio -onis, der. di fideiubere «garantire, essere mallevadore», comp. di fides «fede» e iubere «comandare»]. – Garanzia di carattere personale mediante la quale un soggetto (fideiussore)...
fideiussòrio
fideiussorio fideiussòrio agg. [dal lat. tardo fideiussorius]. – Di fideiussione: contratto f., obbligazione fideiussoria.
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