FEZIALI (lat. fetialis, da un italico *fētu-, rad. indoeur. *dhē, cfr. gr. ϑεσμός "codice, legge")
Corporazione sacerdotale latina antichissima, depositaria del diritto sacro relativo ai trattati di alleanza e alle dichiarazioni di guerra. In Roma costituivano un collegio di 20 membri eletti per cooptazione. Avevano tutto un formulario e un complesso di riti per domandar soddisfazione (res repetere), per dichiarare la guerra scagliando una lancia insanguinata (hasta ferrata, sanguinea praeusta) entro i confini del nemico, per suggellare l'alleanza (foedus ferire) mediante il sacrificio di un porco immolato con un coltello di pietra che gittavano poi lungi da sé. La cerimonia avveniva avanti al lapis silex che essi prendevano dal tempio di Giove Feretrio. Polibio (III, 25), Livio (I, 24, 32; IX, 5) e Gellio (XVI, 4) descrivono notevoli esempi del diritto feziale e ne conservano alcune formule.
I feziali andavano in missione in due: quello che parlava a nome del popolo romano era detto pater patratus, in quanto patrabat ossia prestava giuramento a nome del popolo stesso; il compagno si chiamava verbenarius perché portava con sé una zolla di verbena (sagmina), tolta all'arce capitolina, erba di valore apotropaico che serviva a garantire i due legati contro i mali influssi: poi interpretata come simbolo del suolo patrio. Penetrando nel territorio nemico, varcando la porta della città, entrando nella piazza pronunziavano scongiuri apotropaici. Indi esponevano le loro richieste, dando per la risposta un congruo tempo che poteva essere di 30 giorni. In caso di risposta negativa dichiaravano di rimettere al popolo romano la decisione suprema (Dion. Hal., II, 72, 1).
Quando le guerre dei Romani cominciarono a combattersi in regioni lontane, non potendosi più compiere il ceiimoniale che doveva aver luogo ai confini dello stato, questi furono simbolicamente ridotti a quelli di un campo, detto percio hostilis, presso il tempio di Bellona (v.) nelle vicinanze del circo Flaminio: dentro quel campo si scagliava la lancia e si compivano le altre cerimonie del rituale.
Bibl.: J. Marquardt, Röm. Staatsverwaltung, III, 2ª ed., Lipsia 1885, p. 415 segg.; G. Fusinato, in Mem. dei Lincei, s. 3ª, XIII (1884), p. 451 segg.; G. Baviera, I feziali, Milano 1898; Weiss, in Daremberg e Saglio, Dict. antiq. gr. et rom., II, 1095 segg.; id., Le droit fétial et les fétiaux à Rome, Parigi 1883; E. De Ruggiero, in Diz. epigr., III, 67 segg.