Periodo di riposo del personale addetto agli uffici giudiziari. Le norme di ordinamento giudiziario prevedono un periodo annuale di f. per i magistrati, della durata di 45 giorni, fissato al principio di ogni anno con decreto ministeriale. A queste vanno aggiunte le ancillari disposizioni che garantiscono la trattazione degli affari contenziosi di maggiore rilevanza, sia civile sia penale, anche nel periodo feriale. Le f. giudiziarie devono comunque essere coordinate all’istituto della sospensione dei termini processuali, che opera di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno solare. È d’uopo, infatti, che i due periodi combacino e che agli affari, per i quali è disposta la trattazione anche in periodo feriale, non sia applicabile il regime di sospensione dei termini (art. 2, 2 bis e 3, l. 742/1969).