Nel diritto longobardo, il furto, in particolare il furto manifesto. Il ladro colto in flagranza di reato, detto fegangi, oltre a restituire al proprietario 8 volte il valore dell’oggetto rubato, doveva pagare una certa somma; se si trattava di un servo o semiservo, e il padrone non lo liberava entro 30 giorni pagando il suo debito al derubato, cadeva in proprietà di quest’ultimo.