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FEBRONIO e FEBRONIANISMO

di Mario Falco - Enciclopedia Italiana (1932)
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FEBRONIO e FEBRONIANISMO

Mario Falco

Febronio è lo pseudonimo sotto il quale generalmente è conosciuto Giovanni Nicola von Hontheim, storico, giurista e teologo, nato il 27 gennaio 1701 in Treviri, morto in Montquintin (Lussemburgo) il 2 settembre 1790. Datosi allo studio del diritto, il v. H. ebbe tra i suoi maestri il canonista van Espen (v.), del quale sentì particolarmente l'influenza nello studio delle relazioni fra Stato e Chiesa; parimenti influirono su lui le dottrine relative ai poteri dello Stato in materia ecclesiastica, ispirate ai principî giusnaturalistici di U. Grozio e di S. Pufendorf, apprese nell'università di Leida. Entrato nel clero e recatosi a Roma, vi acquistò conoscenza della prassi curiale; tornato in patria, insegnò diritto romano e coprì alti uffici ecclesiastici; nel 1748 fu nominato vescovo ausiliare dell'arcidiocesi di Treviri. La più vasta opera del v. H. è la Historia Trevirensis (1750), alla quale fece seguito il Prodromus, illustrazione delle fonti della storia; ma di gran lunga più famoso è il libro De statu Ecclesiae, che il H. pubblicò nel 1763 sotto lo pseudonimo di Iustinus Febronius (con la falsa indicazione: Bullioni apud Guillelmum Evrardi; in realtà: Francoforte s. M., Esslinger), e nel quale, con il proposito di ricondurre alla Chiesa i dissidenti, combatte la costituzione monarchica della Chiesa e propugna insieme un ritorno all'ordinamento di Cristo e dei canoni, fondato sui poteri dei vescovi e dei concilî, sulla subordinazione del papa al concilio ecumenico e sull'autonomia delle chiese nazionali, con il riconoscimento di vasti poteri agli Stati nella materia ecclesiastica. L'opera, che fu tradotta in più lingue, fu condannata e posta all'Indice fin dal 27 febbraio 1764 e provocò un'amplissima letteratura polemica. Il H. pubblicò nel 1765 una seconda edizione dell'opera con appendici in risposta ai critici, e altre difese aggiunse nelle successive edizioni; ma alla fine, ormai vecchio, fu indotto a una formale e completa ritrattazione (1778). Sennonché il Commentarius in suam retractationem (1781), nel quale il H. avrebbe dovuto dimostrarne la spontaneità, risultò piuttosto una conferma che una confutazione del suo sistema; del resto nello stesso anno 1781 il H. scriveva a un amico di essersi ritrattato per evitare lotte e discussioni; ma che la sua ritrattazione non avrebbe nociuto alla religione, né giovato alla corte romana: il mondo aveva ormai accolto i principî del suo scritto, e la ritrattazione non lo avrebbe indotto a respingerli, più di quanto non avessero fatto le confutazioni curialistiche.

Il sistema di costituzione ecclesiastica e di rapporti fra Stato e Chiesa, propugnato dal H. e che dal suo pseudonimo prese il nome di febronianismo, poggia da un lato sulle dottrine episcopalistiche, dall'altro lato sulle dottrine gallicane (v. gallicanismo). Secondo il H. nel primato pontificio bisogna distinguere i diritti essenziali, concessi direttamente da Cristo, dai diritti accidentali, acquistati dai papi nel corso dei secoli e per lo più usurpati sulla base delle falsificazioni pseudoisidoriane; essenziali sono soltanto i diritti necessarî alla conservazione dell'unità della fede e della disciplina ecclesiastica in conformità alle tradizioni apostoliche e alle decisioni conciliari; il papa tuttavia non è un monarca assoluto, né ha sovranità sui vescovi; al pontefice non spetta, in particolare, la giurisdizione in senso tecnico; egli quindi non ha il diritto di giudicare in ultima istanza le cause decise dai vescovi; parimenti, nel campo dell'amministrazione, non può intromettersi nel conferimento dei benefici né imporre tasse in occasione del conferimento. Ai vescovi spetta la potestà di giurisdizione per diritto divino e tutti, compreso quello di Roma, hanno potestà eguale, essendo tutti successori degli apostoli. I vescovi partecipano al concilio ecumenico, supremo organo indipendente della Chiesa in materia di fede, di morale e di disciplina ecclesiastica, al quale spetta di giudicare il pontefice e di accogliere gli appelli contro le sue decisioni. Secondo il H., infine, debbono essere restituite alle chiese nazionali le primitive libertà, prima di tutte la libertà dall'ingerenza del pontefice. I mezzi principali con cui gli stati debbono esercitare la loro autorità in materia ecclesiastica sono il placet e l'appello per abuso.

Il primo tentativo (rimasto senza effetti pratici) di dare applicazione ai principî febroniani in materia di costituzione ecclesiastica fu fatto fin dal 1769 al congresso di Coblenza, nel quale, sotto la presidenza del H., i delegati dei tre elettori arcivescovi di Magonza, di Colonia e di Treviri richiesero (nei cosiddetti articoli di Coblenza) la cessazione degli abusi della curia papale nel campo finanziario e dell'immistione nell'amministrazione vescovile. Tentativo più importante, rimasto anch'esso senza effetto, furono le cosiddette puntazioni di Ems, cioè le deliberazioni prese il 25 ottobre 1786, in seguito all'istituzione della nunziatura in Monaco di Baviera, dai rappresentanti dei tre elettori e dell'arcivescovo di Salisburgo. In ventitré articoli si cerca di rendere la chiesa tedesca indipendente da Roma; si chiede, in particolare, la soppressione del ricorso a Roma, delle facoltà quinquennali, delle nunziature, ecc.; si propone che in tutte le cause spirituali giudice di prima istanza sia il vescovo e giudice di seconda istanza l'arcivescovo, esclusa ogni ingerenza dei nunzî; si riconosce il papa come giudice di terza istanza, ma alla condizione che egli debba nominare iudices in partibus della nazione interessata. Analogo tentativo di riforma della costituzione ecclesiastica per influenza delle idee febroniane fu quello del sinodo di Pistoia. Le idee del H. esercitarono immediata e decisiva influenza sulla politica ecclesiastica di Giuseppe II d'Austria (v.) e del granduca Leopoldo II di Toscana (v.).

Bibl.: Ampie indicazioni sono date da J. B. Sägmüller, Lehrbuch des katholischen Kirchenrechts, 4ª ed., I, i, Friburgo in B. 1925, p. 99, m. 1; scritti speciali più importanti: J. Küntziger, Fébronius et Fébronianisme, Bruxelles 1891; O. Mejer, Febronius, 2ª ed., Tubinga 1885; J. Zillich, Febronius, Halle 1906; F. Stümper, Die kirchenrechtlichen Ideen des Febronius, Aschaffenburg 1908.

Vedi anche
febronianésimo Dottrina giurisdizionalista, sostenuta da G. Febronio (1701-1790) in Dello stato della Chiesa (1763), che contestava il primato giurisdizionale del papa, attribuendolo al concilio. Il f., che negava al papa il diritto di ingerenza nella condotta delle Chiese nazionali, influenzò la politica religiosa ... Pio VI papa Giannangelo Braschi (Cesena 1717 - Valence 1799). Sotto il suo pontificato la Chiesa subì gravi colpi con la diffusione del giurisdizionalismo, lo scoppio della Rivoluzione francese e infine le campagne napoleoniche: dopo la perdita (Pace di Tolentino, 1796) delle legazioni pontificie e la proclamazione ... Tribunali ecclesiastici Ai sensi dei can. 1400-1445, i t. ecclesiastici sono organi attraverso i quali la Chiesa esercita il proprio potere giurisdizionale sulle cause che riguardano beni spirituali e la violazione delle leggi ecclesiastiche. Possono essere oggetto del giudizio il perseguimento o la rivendicazione dei diritti ... infallibilità Secondo la Chiesa cattolica, prerogativa conferitale da Gesù Cristo perché fosse fedele custode e trasmettitrice del deposito di verità affidatole. Importa una speciale assistenza divina, che preserva dalla possibilità di errare nella custodia ed esposizione della verità rivelata, sia dogmatica sia morale. ...
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  • Febrònio, Giustino
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    Pseudonimo sotto il quale è noto Johann Nikolaus von Hontheim (Treviri 1701 - Montquintin, Lussemburgo, 1790), storico e canonista. In De statu ecclesiae deque legitima potestate Romani pontificis liber singularis ad reuniendos dissidentes in religione constitutus (1763) contestò il primato giurisdizionale ...
Vocabolario
febronianismo
febronianismo s. m. – Dottrina ecclesiologica, così detta dal nome del suo sostenitore, il teologo e giurista ted. G. Febronio (pseudonimo di Johann Nikolaus von Hontheim, 1701-1790), che contesta il primato giurisdizionale del papa e riconosce...
febronianista
febronianista s. m. e f. (pl. m. -i). – Sostenitore, seguace del febronianismo. Anche agg., del febronianismo: la dottrina febronianista.
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