FATTO ILLECITO
. Il cod. civ. del 1942 ha abolito la sistematica e la terminologia di "delitti" e "quasi delitti" adoperata dal codice del 1865 e ha adottato l'altra, più precisa, di "fatti illeciti" per comprendere in essa qualsiasi fatto, doloso o colposo, capace di cagionare ad altri un danno ingiusto, il quale deve essere risarcito dall'autore del danno stesso. Le relative disposizioni, alcune delle quali portano un notevole mutamento nella disciplina dell'istituto, sono contenute negli articoli 2043-2059 del codice stesso. (v. colpa: C. extracontrattuale, in questa App.).