Per fatto giuridico si intende qualunque avvenimento che il diritto prende in considerazione e al quale ricollega particolari effetti. Nel suo significato giuridico il fatto non è l’evento naturale, individuabile e isolabile in un contesto naturalistico, ma quell’evento che viene isolato e individuato dal diritto secondo criteri suoi propri. Solo la qualificazione giuridica, la determinazione normativa del fatto, conferisce al medesimo carattere unitario, secondo le finalità perseguite dal diritto positivo, carattere che può essere del tutto diverso da quello a lui riconoscibile sul piano naturalistico: e allora il fatto giuridico è detto fattispecie, ed è il rapporto tra l’evento fisico e i particolari effetti connessi all’evento in forza della volontà della legge. Tale fenomeno comunemente si esprime dicendo che il fatto è la condizione degli effetti giuridici e che la norma è la causa. Questo procedimento di denaturalizzazione del fatto fisico costituisce la tipizzazione normativa con la conseguente organizzazione di fatto naturali, omogenei o ritenuti tali dal legislatore, in schemi astratti tipici, i quali vengono utilizzati come elementi delle proposizioni normative e termini di riferimento della corrispondente disciplina; ad esempio, il fatto dell’uccidere è tipizzato nella categoria giuridica dell’omicidio e quando la legge intende reprimere l’evento umano consistente nella soppressione fisica dell’uomo da parte dell’uomo si riferisce all’omicidio. Alla tipizzazione normativa corrisponde la tipizzazione giudiziaria o sussuntiva, cioè quel processo di accertamento e analisi compiuto dal giudice in ordine al fatto o ai fatti che hanno dato luogo alla controversia offerta al suo giudizio: anche in tal caso il fatto naturale, umano e sociale, dopo essere stato accertato e analizzato, viene tipizzato, cioè identificato con il fatto tipico assunto dalla norma come fatto previsto e regolato in astratto. Descrittivamente, i fatti si distinguono in naturali o involontari, rappresentati cioè da eventi naturali (nascita, morte, alluvione, terremoto, ecc.) e in umani o volontari, rappresentati cioè dalle varie manifestazioni dell’attività dell’uomo. Questi ultimi danno luogo alla fondamentale categoria degli atti giuridici, che si dicono leciti, se la norma che li prende in considerazione attua un regolamento conservativo, di garanzia e tutela, degli intenti e degli effetti pratici immanenti nell’atto; ovvero illeciti, se la norma predispone un regolamento repressivo, di rimozione e sanzione, degli intenti e degli effetti pratici avuti presenti dalle parti interessate. Nelle discipline civilistiche, fatti sono quegli eventi che determinano la nascita, la modificazione e l’estinzione di rapporti giuridici e situazioni giuridiche soggettive in genere. La qualificazione di un fatto è di regola relativa, nel senso che quanto in una norma è previsto e tipizzato può diventare elemento di una diversa qualificazione: ciò è conseguenza della coordinazione e della subordinazione delle norme giuridiche nell’ordinamento positivo, con l’effetto che lo stesso fatto può essere variamente considerato e disciplinato, e può dar vita a diverse situazioni giuridiche.