FAO (App. II, 1, p. 902)
La FAO ha perseguito, nel quindicennio 1960-75, i suoi fini istituzionali con intensità che, lungi dall'essere diminuita dalle non favorevoli congiunture economiche, ha tratto da esse nuovi stimoli e rinnovate esigenze d'azione. Gli scopi fondamentali dell'Organizzazione restano quelli che furono fissati dalla Convenzione istitutiva (Quebec, 16 ottobre 1945), e che l'esperienza ha pienamente confermati nella loro validità attuale.
Nell'adempimento dei suoi fini istituzionali, la FAO è stata assistita, anche nel quindicennio 1960-75, da un apparato vario e complesso. Innanzi tutto, la Conferenza, i cui poteri consistono nel rivolgere raccomandazioni agli stati membri, nell'approvare e nel sottoporre agli stati stessi progetti di convenzione, schemi di regolamenti e accordi esecutivi di convenzioni già vigenti. Siffatto potere normativo della Conferenza non assume, peraltro, la portata di porre norme immediatamente impegnative per gli stati membri: le norme stesse diverranno vincolanti nei confronti di ciascuno stato quando, compiute le proprie procedure costituzionali, lo stato medesimo le avrà fatte oggetto del proprio definitivo consenso. A tale regola generale fanno eccezione, peraltro, gli emendamenti all'atto costitutivo dell'Organizzazione, che la Conferenza ha il potere di apportare, e che, ove non costituiscano per gli stati membri nuovi obblighi, possono entrare in vigore a prescindere da un consenso individuale di ciascuno stato membro espresso dopo l'effettuazione degli adempimenti costituzionali interni. Distinto organo primario dell'ente è il Consiglio: esso è titolare del potere esecutivo, ma - a differenza di quello che era originariamente il Comitato esecutivo dell'Organizzazione - è formato non già da persone nominate a titolo individuale, ma dai rappresentanti degli stati, e in effetti costituito, quindi, dai governi stessi. Organo primario dell'ente è, altresì, il Direttore generale della FAO: nominato dalla Conferenza, è investito di ogni potere necessario per dirigere dal centro la vasta e multiforme attività dell'Organizzazione. Oltre agli organi collegiali e individuali perseguenti fini di amministrazione attiva, la FAO si vale di comitati consultivi di carattere permanente, incaricati di compiere studi sistematici e di svolgere precise proposte: sono i comitati per la nutrizione, per la produzione agricola, e per la statistica. Allo scopo di attuare i suoi fini istituzionali di portata mondiale, la FAO dispone, oltre al suo apparato centrale, di un organamento periferico di carattere regionale. Tipici esempi sono il Consiglio indo-pacifico per la pesca, il Consiglio latino-americano per la pesca, il Consiglio generale per la pesca nel Mediterraneo, le Commissioni regionali forestali, le riunioni regionali per la nutrizione.
La FAO non limita la sua attività a quella direttamente svolta dai suoi organi centrali e periferici: essa è anche promotrice prima di conferenze generali, di portata universale, convocate per esaminare problemi di eccezionale momento, connessi con gli scopi istituzionali dell'Organizzazione. Tali sono state, tipicamente, la Conferenza mondiale della popolazione, riunitasi a Bucarest nell'estate del 1974; e la Conferenza delle Nazioni Unite sull'alimentazione svoltasi a Roma nel novembre 1974.
La condizione giuridica in Italia della FAO - considerata in sé stessa, avuto riguardo allo status dei suoi funzionari, e tenuto conto altresì della condizione giuridica subiettiva degli organi esteri chiamati ad agire presso l'Organizzazione in qualità di rappresentanti degli stati membri di essa - continua ad essere retta dalla Convenzione conclusa con il governo italiano il 30 ottobre 1950. Per quanto attiene, in particolare, allo status degli organi diplomatici degli stati, membri e non membri dell'Organizzazione, si deve rilevare che la materia è divenuta, bensì, oggetto della Convenzione di Vienna del 14 marzo 1975, sulla rappresentanza degli stati nei loro rapporti con le organizzazioni internazionali di carattere universale, elaborata e conclusa, in quella sede, dalla Conferenza di plenipotenziari, all'uopo convocata dalle Nazioni Unite (3 febbraio-14 marzo 1975). Si deve tener presente, peraltro, che tale Convenzione generale - anche quando sarà in effetti entrata in vigore, e, per intervenuta ratifica, impegnerà lo stesso stato italiano - non sostituirà in modo automatico la Convenzione speciale Italia-FAO, in quella parte della normativa di essa che attiene agli organi predetti.
Nella società attuale - travagliata da crisi economiche che traggono la loro origine anche e soprattutto da problemi agricoli, e che si manifestano, a volte drammaticamente, in fenomeni di carenza alimentare - la FAO ha, ora come non mai, la sua ragion d'essere, e resta il punto di riferimento di tante attese e speranze del mondo.
Bibl.: A. P. Sereni, Le organizzazioni internazionali, Milano 1959, p. 103; R. Monaco, Lezioni di organizzazione internazionale, I, Diritto delle istituzioni internazionali, p. 341 seg., Torino 1965.