FAMULATO (dal lat. famŭlus "servo")
Al tempo delle corporazioni medievali di arti e mestieri, indicò il contratto di lavoro e di servizio; e valse poi, principalmente, a denotare il furto commesso dal domestico, violando la fiducia in lui riposta, ini pregiudizio del padrone. Ma accanto al famulato proprio, il furto, cioè, di chi veniva ricevuto in servizio continuo e retribuito, la scuola ravvisò il famulato improprio, vale a dire il furto con messo dal prestatore d'opera, dall'ospite, dall'albergatore, ecc. Così, sotto l'impero del codice penale delle Due Sicilie, si disse famulato non semplicemente il furto che il domestico avesse commesso in qualunque luogo in danno del padrone, ma anche quello "commesso dall'ospite o da una persona della sua famiglia nella casa ove riceve ospitalità, e quello che all'ospite o alla sua famiglia si commette nella circostanza medesima da una persona della famiglia che dà l'ospitalità; il furto che da un oste, da un vetturale, da un barcaiolo, o da uno dei loro istitori, domestici, o altri impiegati si commette nella locanda, osteria, vettura o barca; il furto che da un allievo, compagno, operaio, professore, artista o impiegato, si commette nella casa, nella bottega, nell'officina, ecc.". Egualmente particolareggiata fu nel codice sardo e nel codice toscano l'enumerazione della varietà dei rapporti personali fra il derubato e il colpevole; mentre il codice penale italiano del 1889, abbandonando l'enumerazione delle varie ipotesi, comprese in unica espressione di "abuso di fiducia derivante da scambievoli relazioni d'ufficio, o di prestazione d'opera, anche temporanea" tanto il famulato proprio, quanto l'improprio, dando così (v. relazione del ministro Zanardelli al progetto del 1887) "la nozione di quella che suol chiamarsi qualifica personale della domesticità, d'onde il titolo speciale di famulato che assume il furto cui si accompagna". Nel codice penale 1930 sono state soppresse le due forme di famulato, essendo stata eliminata la specifica enunciazione del furto consumato da chi si trovi in rapporti di fiducia col derubato, mentre la circostanza di "aver commesso il fatto con abuso di relazioni domestiche di prestazione di opera, di coabitazione o di ospitalità" è stata prevista, con disposizione generale, fra le aggravanti comuni a tutti i reati.