FAMIGLIA
. Diritto (XIV, p. 778). - Il cod. civ. del I942 ha notevolmente modificato la disciplina della famiglia. Anzitutto, in armonia con la riforma introdotta coi Patti lateranensi, ha dato efficacia civile al matrimonio celebrato davanti a un ministro del culto cattolico o di altro culto ammesso nello stato rimettendosi, per il primo, alla giurisdizione ecclesiastica per le questioni di nullità o validità del matrimonio. Nella materia dei rapporti patrimoniali fra coniugi ha introdotto il nuovo istituto del patrimonio familiare; ha consentito che la dote possa essere costituita ed aumentata durante il matrimonio; ha ammesso che nel regime di comunione dei beni, intesa come comunione degli utili, cadano in comunione anche gli acquisti fatti durante il matrimonio per titolo diverso dalla successione o donazione. Nei rapporti di filiazione ha largheggiato nella tutela della filiazione naturale (v. in particolare filiazione, in questa App.); ha riconosciuto la patria potestà anche al genitore naturale ed adottivo; ha introdotto il nuovo istituto dell'affiliazione.
La tutela della famiglia come istituto fondamentale sociale è stata affermata anche nella nuova costituzione (titolo II della parte I), la quale dichiara che "La repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio". Queste parole vogliono significare che la famiglia è una realtà etico-sociale che lo stato trova e non crea. Compito dello stato è tutelare questa realtà, nelle sue naturali finalità e funzioni. Ciò che implica, per lo stato, un impegno a non discostarsi dalla tradizione, a non dare, cioè, all'istituto familiare una disciplina contrastante coi principî morali che lo informano. La nuova costituzione afferma "l'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare". È ovvio che l'uguaglianza di cui parla la costituzione va intesa in senso relativo, sì da non escludere una certa preminenza del marito, la famiglia stessa non potendo reggersi altrimenti per mancanza di unicità di direzione, per lo meno quando vi sia disparità di vedute tra i due coniugi. L'art. 144 cod. civ., che consacra la potestà maritale, deve pertanto considerarsi tuttora vigente; e del resto i lavori preparatorî della costituzione chiariscono abbondantemente che il padre conserva il suo carattere di capo famiglia. Sono anche consacrati nella costituzione i diritti e i doveri dei coniugi verso i figli, una tutela dei figli naturali compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima; il dovere dello stato di subentrare nei compiti della famiglia quando questa non vi provveda o non possa provvedervi.
Bibl.: L. Barassi, La famiglia legittima nel nuovo codice civile, Milano 1941; F. Ferrara, Diritto delle persone e di famiglia, Napoli 1941; F. Bagni, Il diritto di famiglia nel nuovo codice civile italiano, Padova 1943; Azzariti e Martinez, Diritto civile italiano, 2ª ed., II, ivi 1943.