FALCIDIA
Istituto di diritto romano per il quale all'erede spettava la quarta parte dell'intero asse ereditario, da valutarsi dedotto ogni onere, debito, spese funerarie e di ammmistrazione, ecc. Per esso era consentito all'erede di far ridurre proporzionalmente i legati fino ad assicurarsi quella quota (quarta falcidia). L'istituto fu introdotto dalla lex falcidia, cosiddetta dal nome del tribuno Publio Falcidio (anno 40 a. C.). Tale legge importò eccezioni, essendone stati esclusi sin dalle origini i testamenti militari, e avendo il diritto giustinianeo permesso al testatore di vietare, con espressa clausola, all'erede di chiederne l'applicazione.
Nel diritto moderno il solo limite alla libertà delle disposizioni testamentarie è dato dall'obbligo di riservare ai discendenti, e in mancanza agli ascendenti, la quota legittima; ma nel Medioevo, specialmente nel diritto germanico, con il comune nome di falcidia, s'indicò ogni norma diretta a conservare, nell'ambito dei prossimi congiunti, il patrimonio familiare.