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FALCIDIA

di Ferdinando Umberto Di Blasi - Enciclopedia Italiana (1932)
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FALCIDIA

Ferdinando Umberto Di Blasi

Istituto di diritto romano per il quale all'erede spettava la quarta parte dell'intero asse ereditario, da valutarsi dedotto ogni onere, debito, spese funerarie e di ammmistrazione, ecc. Per esso era consentito all'erede di far ridurre proporzionalmente i legati fino ad assicurarsi quella quota (quarta falcidia). L'istituto fu introdotto dalla lex falcidia, cosiddetta dal nome del tribuno Publio Falcidio (anno 40 a. C.). Tale legge importò eccezioni, essendone stati esclusi sin dalle origini i testamenti militari, e avendo il diritto giustinianeo permesso al testatore di vietare, con espressa clausola, all'erede di chiederne l'applicazione.

Nel diritto moderno il solo limite alla libertà delle disposizioni testamentarie è dato dall'obbligo di riservare ai discendenti, e in mancanza agli ascendenti, la quota legittima; ma nel Medioevo, specialmente nel diritto germanico, con il comune nome di falcidia, s'indicò ogni norma diretta a conservare, nell'ambito dei prossimi congiunti, il patrimonio familiare.

Tag
  • DIRITTO ROMANO
  • MEDIOEVO
Vocabolario
falcìdia
falcidia falcìdia s. f. [dal lat. falcidia (v. oltre)]. – 1. Nel diritto romano, la quarta parte dell’asse ereditario (propr. quarta falcidia), garantita come minimo agli eredi dalla lex Falcidia (dalla legge cioè presentata nel 40 a. C....
falcidiare
falcidiare v. tr. [der. di falcidia] (io falcìdio, ecc.). – Fare una falcidia, in senso fig.: un patrimonio falcidiato dalle troppe imposte; il mitragliamento ha falcidiato il battaglione.
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