EVASIONE (dal lat. evasio, da e-vado; fr. évasion; sp. evasión; ted. Entweichung; ingl. evasion)
Giuridicamente è il fatto di chi si sottrae all'arresto e poiché l'arresto e il conseguente stato di detenzione sono conseguenza d'un atto d'autorità del potere statale, molte legislazioni considerano l'evasione come delitto contro la pubblica amministrazione. Ma questo atto di autorità non è legittimo se non sia attuato nei modi stabiliti dalla legge e poiché l'applicazione della legge è funzione speciale della giustizia, i codici penali del 1889 e del 1930 considerano l'evasione come reato contro l'amministrazione della giustizia e come la forma principale (non unica) di violazione del rispetto e dell'obbedienza che ogni cittadino deve agli ordini delle autorità competenti. È venuto da ciò l'abbinamento dell'evasione con l'inosservanza di pena.
La società ha il dovere di provvedere alle carcerazioni disposte a norma di legge dall'autorità competente; ha il diritto che chi è legalmente in stato di arresto non venga restituito in libertà se non per disposizione di chi ha facoltà e autorità di farlo: la violazione di questo diritto rende l'evasione penalmente punibile. Perché vi sia evasione è necessario un arresto legittimo: sia esso preventivo o esecutivo preceda cioè il giudizio o abbia luogo per esecuzione di sentenza irrevocabile; in questo secondo caso è reo di evasione anche il detenuto che arbitrariamente si allontana dal luogo ove è stato ammesso a scontare la pena lavorando all'aperto. Non si ha evasione se l'arresto non sia un fatto compiuto: perciò non evade colui che riesce a fuggire mentre è tratto in arresto.
Cessa la possibilità dell'evasione col cessare della legittimità dell'arresto: fanno cessare l'arresto preventivo la concessione della libertà provvisoria, il rinvio a giudizio a piede libero, l'assoluzione in istruttoria, la prescrizione dell'azione penale o dell'arresto, la remissione della parte lesa nei reati d'azione privata; fanno cessare l'arresto esecutivo la completa espiazione, la liberazione condizionale, l'indulto, l'amnistia, la grazia. Cause tutte che debbono essere consacrate con provvedimenti dell'autorità competente: se questi siano illegalmente negati o ritardati, il sottrarsi all'arresto non è evasione, pur essendo reato se il mezzo usato sia delittuoso.
Possono rispondere di evasione l'arrestato, gli estranei, il custode. L'arrestato può evadere o senza violenza, o con violenza sulle cose, o con violenza contro le persone. Il diritto romano puniva le tre forme, applicando pena minore se mancava la violenza; non diversamente ci si comportò nel Medioevo. Le legislazioni moderne sono in gran parte informate al concetto che l'evasione non violenta non debba punirsi "perché è legge di natura che ciascuno cerchi di riacquistare la propria libertà" (relazione al codice penale italiano del 1889). Il codice 1930 torna al concetto del giure classico "perché... in uno stato bene ordinato e forte, deve prevalere l'assoluto rispetto alla giustizia" (relazione ministeriale sul progetto definitivo, par. 419). Infatti chi evade, qualunque sia il modo o l'occasione, sa di sottrarsi a un provvedimento d'ordine pubblico: sa che l'esecuzione di questo provvedimento è legittima e che soltanto uno dei ricordati atti di autorità può farlo cessare: non si possono conciliare la coscienza in lui di violare la legge e l'impunità. Perciò, anziché elemento necessario del reato di evasione, la violenza ne è un'aggravante. La pena è diminuita se l'evaso si costituisce prima che sia pronunciata sentenza di condanna per evasione.
La procurata evasione, per quanto si connetta direttamente con l'evasione riuscita, non si considera come una partecipazione a questo delitto né come correità, né come complicità: costituisce un reato a sé (art. 386): è punita più gravemente se commessa a favore d'un condannato a morte; con violenza o minaccia verso le persone; con effrazione; con armi; da più persone riunite: è punita meno se commessa a favore d'un prossimo congiunto o se il colpevole nel termine di tre mesi procuri la costituzione o la cattura dell'evaso. Quanto al custode, se procuri l'evasione dolosamente dovrà rispondere di procurata evasione con tutte le conseguenze, anche penali, della violazione dei suoi doveri d'ufficio; se vi sia causa per sua negligenza (per colpa; art. 387) è punito con sanzione minore e può sfuggire a qualsiasi pena qualora nei tre mesi procuri il ritorno dell'evaso.
Con l'istituzione delle misure di sicurezza, che non sono pene ma surrogati o complementi di pene, si è resa possibile un'altra forma di evasione quando si tratti di misure di sicurezza detentive, le quali sono: assegnazione a una colonia agricola, o a una casa di lavoro; ricovero in una casa di cura e di custodia, o in un manicomio giudiziario; ricovero in un riformatorio giudiziario. L'evasione di chi è sottoposto a questi provvedimenti non rientra nel delitto che stiamo esaminando ma è punita con una speciale disposizione (art. 214) che intensifica il rigore della misura di sicurezza violata (v. relazione citata, par. 224). Sono però puniti con sanzione compresa tra quelle comminate per l'evasione coloro che procurano o agevolano la fuga del sottoposto a dette misure perché, in rapporto ai terzi, il procurare o agevolare l'evasione di chi è detenuto è sempre delitto, e delitto contro l'amministrazione della giustizia, quali che siano l'origine e la causa dell'arresto (art. 391).
Inosservanza di pena. - L'inosservanza di pena, che il Manzini chiama trasgressione di limitazioni giuridiche conseguenti a condanna, nel codice penale del 1889 è limitata all'interdizione dall'esercizio d'una professione o di un'arte (per le contravvenzioni) e alla vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza. Non si può dire che i criterî informativi di queste norme fossero in quel codice molto chiari: basti osservare che mentre la sospensione dall'esercizio d'una professione o di un'arte è espressamente limitata alle contravvenzioni (art. 11), essa è nondimeno comminata negli articoli 325, 326, 384, che portano sanzioni per delitti. Il nuovo codice abbandona la vigilanza speciale dell'autorità di P. S. sostituendovi la libertà vigilata la cui violazione, essendo essa una misura di sicurezza, dà luogo a speciale e diversa figura di delitto (art. 231): pone interdizione e sospensione tra le pene accessorie, destinando ai delitti l'interdizione così dai pubblici uffici come dall'esercizio di un'arte o professione; alle contravvenzioni la semplice sospensione da una professione o da un'arte. La ragione della punibilità di chi esercita abusivamente pubbliche funzioni, professioni o arti è insita nel fatto che il relativo divieto è portato da una sentenza di condanna: il diritto nella società di veder eseguita la sentenza si riferisce all'accessorio non meno che al principale, epperò valgono per l'inosservanza di pena le considerazioni fatte per l'evasione.
A queste forme d'inosservanza il legislatore ha aggiunto (precisamente nello stesso capitolo del codice relativo all'inosservanza di pena) una nuova figura di reato che più propriamente si dovrebbe chiamare inosservanza di giudicato, o, come si legge nell'intestazione della relativa disposizione, mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. Già nel 1926, nella legge 6 aprile, che è la base del corporativismo e nel relativo regolamento, era comminata una pena per chi si fosse rifiutato di eseguire una sentenza pronunciata dalla magistratura del lavoro: già si erano prese disposizioni di carattere punitivo a carico di coloro che dolosamente si sottraevano al pagamento delle imposte: ora le sanzioni penali sono estese a coloro che compiono atti simulati o fraudolenti "per sottrarsi all'adempimento degli obblighi civili nascenti da una sentenza di condanna o dei quali sia in corso l'accertamento giudiziale" (art. 388). Vero è che, per le leggi da tempo vigenti, sequestri, pignoramenti, ipoteche, pegni potevano creare garanzie legali e che contro le vendite simulate o fraudolente era consentito giudizio di annullamento; ma è vero altresì che le astuzie usate a frustrare queste disposizioni legislative davano luogo a interminabili giudizî. Oggi questo è per lo meno reso più arduo perché le sanzioni penali sono applicabili anche a colui che elude l'esecuzione d'ogni altro provvedimento del giudice "che concerna l'affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso, del credito". Dice in proposito la relazione: "la sanzione ha due obiettività: quella, prevalente, di tutelare l'autorità del provvedimento giudiziario, e quella, subordinata, di difendere l'interesse del litigante" (par. 423).
Per l'evasione dalle imposte v. fisco: Reati contro il fisco.
Bibl.: A. Amschl, in Juristische Blätter, 1925, p. 48; F. Carrara, Programma del corso di diritto criminale, parte generale, 11ª ed., Firenze 1924, par. 2810-21; L. D'Antonio, Evasione e inosservanza di pena, in Digesto italiano, Torino 1895-98; G. Guidi, Evasione e inosservanza di pena, in Enciclopedia giuridica, V, Milano 1911; V. Manzini, Trattato di diritto penale, V, Torino 1913, pp. 527 segg.; A. M. Phillip, The prison breakers, Londra 1927.