EUNUCHISMO
(XIV, p. 569).
La condizione dell'eunuco nel diritto romano. - Per tutta l'epoca nazionale del diritto romano la condizione degli eunuchi fu presa in considerazione soltanto dal diritto penale, che puniva l'evirazione e anche colui che spontaneamente si fosse lasciato evirare; tali disposizioni furono mantenute nei primi tre secoli dell'Impero e vi si aggiunse il divieto di vendere schiavi i cittadini romani resi eunuchi. La condizione di eunuco non era invece presa in considerazione dal diritto privato, nemmeno, a quanto pare, per stabilire una incapacità matrimoniale. Nell'età successiva, diffusasi quest'usanza, la condizione di eunuco dava luogo a diverse incapacità di diritto privato, p. es. a quella di adottare e di contrarre matrimonio; al contrario era largamente privilegiata la condizione degli eunuchi di corte, che, se schiavi, erano resi liberi e acquistavano la capacità di testare.
Bibl.: P. Bonfante, Di un'influenza orientale nel dir. rom., in Arch. Giur., CI (1929); L. Chiazzese, in Annali Sem. giur. Univ. Palermo, XVI (1933), p. 446 segg.; G. G. Archi, L'Epitome Gai, Milano 1937, p. 160 segg.