espropriazione
espropriazióne s. f. – Effetto che produce il procedimento ablatorio (che può articolarsi in varie fattispecie), ossia effetto (modificazione giuridica in senso tecnico) che si produce nella sfera altrui (soggetto terzo rispetto all’amministrazione, nel cui ambito avviene la modifica) senza alcun apporto della volontà giuridica dello stesso. Per effetto del provvedimento di e., il diritto di proprietà si estingue in capo al soggetto espropriato, senza che la volontà di questi abbia acquistato il minimo rilievo nella produzione dell’effetto (il soggetto può addirittura ignorare l’effetto già prodottosi). I procedimenti di e. per pubblico interesse sono caratterizzati dalla circostanza che viene costituito il diritto di proprietà e altro diritto reale in capo a un soggetto (espropriante) e in ordine a un bene, per la realizzazione di un’opera o altra destinazione di pubblico interesse sul bene stesso, in ordine al quale il diritto di proprietà viene contestualmente estinto in capo al precedente titolare salvo indennizzo (art. 42, Cost.). Da porre in evidenza che tra i procedimenti ablatori si collocano i procedimenti di occupazione temporanea con oggetto le aree non soggette a esproprio, ma funzionali all’esecuzione dei lavori previsti, e i procedimenti di requisizione dei beni mobili per esigenze militari; questi procedimenti, caratterizzati dal fatto che incidono sul diritto di proprietà, sono appunto qualificati reali; e tra questi possono ricomprendersi anche i procedimenti intesi alla costituzione di un determinato vincolo su una cosa (riconosciuta per es. di interesse archeologico, paesaggistico, ambientale, ecc.); questo comporta la modificazione (parziale) della relativa disciplina giuridica, che in genere si traduce in una limitazione delle facoltà di godimento e/o di disposizione da parte del proprietario o degli altri titolari di diritti sulla cosa stessa. Per contro, tra i procedimenti ablatori personali emergono gli ordini caratterizzati dal loro effetto tipico, l’imposizione coattiva di un obbligo (di dare o di fare) in capo a un soggetto terzo cui egli è tenuto ad adempiere, a pena (in genere) di esecuzione di ufficio della prestazione oggetto dell’obbligo. È previsto che, valutati gli interessi in conflitto, l’autorità che utilizzi un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo di pubblica utilità, possa disporre l’acquisizione di esso al patrimonio indisponibile e un risarcimento al proprietario (acquisizione sanante). Detto istituto, originariamente disciplinato dall’art. 43 d.p.r. n. 327/01, è stato oggetto di declaratoria di incostituzionalità nel 2010. Con l’art. 34 d.l. n. 98/11 l’istituto dell’acquisizione coattiva dell’immobile del privato utilizzato dall’amministrazione per fini di interesse pubblico è stato reintrodotto nel d.p.r. n. 327/01 attraverso l’art. 42-bis. L’immobile può essere acquisito al patrimonio indisponibile allorché la sua utilizzazione risponda a scopi di interesse pubblico nonostante difetti un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità. Ove vi sia stato il valido compimento di un procedimento espropriativo, fino alla sua corretta conclusione con il decreto di esproprio, e quindi si è prodotto l’effetto estintivo/acquisitivo del diritto di proprietà, il privato ha facoltà di reclamare la restituzione dei beni espropriati quando l’opera pubblica, alla cui realizzazione il bene era destinato, non è stata realizzata ovvero non è più realizzabile (retrocessione totale) ovvero, quando realizzata parzialmente l’opera, i suoi beni non servono alla concreta utilizzazione (retrocessione parziale). La retrocessione dei beni espropriati attua, nel concorso delle condizioni previste dalla legge, un nuovo trasferimento di proprietà, con efficacia ex nunc, del bene espropriato e non utilizzato dall’espropriante, in conseguenza dell’esercizio del diritto potestativo dell’espropriato di ottenere il ritrasferimento.
Nell’ipotesi di retrocessione totale sussiste un vero e proprio diritto soggettivo perfetto del proprietario a ottenere la restituzione del bene inutilmente espropriato, come tale tutelabile davanti al giudice ordinario. Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente a oggetto la retrocessione parziale di un bene espropriato, atteso che la stessa presuppone la previa adozione, da parte dell’amministrazione, di un provvedimento dichiarativo dell’inservibilità del bene espropriato di cui si chiede la restituzione, espressione di un potere discrezionale dell’amministrazione tutelabile avanti al giudice amministrativo. Il diritto alla retrocessione di un bene espropriato ha natura di diritto potestativo, il cui esercizio non dà luogo alla caducazione del precedente acquisto coattivo, risolvendo la relativa e., ma, postulandone l’operatività, produce nuovi effetti, ponendo le condizioni per un nuovo trasferimento a titolo derivativo con effetto ex nunc.