ESPOSTI
. Esposti o trovatelli sono i fanciulli abbandonati, figli d'ignoti, che siano rinvenuti in un luogo qualsiasi, i fanciulli, per i quali sia richiesta la pubblica assistenza, nati da unioni illegittime e denunciati allo stato civile come figli d'ignoti, e i figli nati da unioni illegittime, non riconosciuti dai genitori e per i quali sia richiesta la pubblica assistenza, quand'anche siano in seguito riconosciuti dalla madre che si trovi in istato di povertà. Così dice l'art. 4 del r. decreto 16 dicembre 1923, n. 2900, che ha riordinato tutta la materia legislativa in ordine all'assistenza degli esposti.
La storia dell'infanzia abbandonata è, si può dire, ricollegata in gran parte alla storia della civiltà, perché soltanto in epoche relativamente vicine alla nostra e di un grado avanzato di civiltà si rilevano le prime provvidenze in favore degli esposti.
L'esposizione dei neonati (gr. ἀπόϑεσις, anche ἐγχυτρισμός, dall'uso di esporre il neonato entro una pentola, χύτρα; in lat. expositio) che non si volevano allevare nella famiglia, era molto radicato e diffuso in tutta la Grecia, particolarmente nelle famiglie poco agiate. Oltre alla necessità in cui poteva trovarsi la donna di toglier di mezzo il frutto di relazioni illecite, nel mantener vivo quest'uso influì la tendenza della civiltà greca al regresso delle nascite. Quando il figlio nasceva, chi non intendeva gravar la famiglia di quel nuovo peso, lo esponeva. Si esponevano soprattutto le figlie, ma anche i maschi, specie se nella casa vi fosse già un primogenito. Arbitro di accogliere il figlio nella famiglia o di respingerlo era il padre di famiglia, il cui potere in questo campo era assoluto. Lo stato, di regola, non interveniva né a vietare né a imporre l'esposizione: sappiamo solo che in Sparta vi era l'obbligo di esporre i figli deformi (Plut., Lyc., 16) e che a Tebe - secondo una notizia di Eliano (Var. hist., II, 7), della quale non possiamo dire né quanto sia attendibile, né a che età dell'epoca imperiale si riferisca - il padre che voleva disfarsi del figlio doveva consegnarlo alle autorità, le quali lo vendevano. I fanciulli esposti o perivano, o erano raccolti da pietosi, ma più spesso da speculatori che allevavano gli esposti per servirsene come schiavi e avviare le femmine alla prostituzione. In Roma con la limitazione della patria potestas si attenuò il diritto di vita e di morte del padre sui figli e con questo l'illimitato potere di esporli. Gl'imperatori cristiani vietarono l'esposizione, pena la morte.
Pare che nel 787 l'arciprete Dateo abbia fondato in Milano il primo brefotrofio; nel sec. XI Guy De Guillaume istituì a Montpellier l'Ordine di S. Spirito con lo scopo di provvedere al mantenimento e all'assistenza dei trovatelli. Per influenza di questo e di altri ordini, sorsero nel secolo XIII numerosi ospizî, a Roma, Udine, Parma, Arezzo, Lucca. Nel periodo feudale si riconobbe ai signori l'obbligo di provvedere alla cura degli esposti; ma era, questa, un'assistenza del tutto insufficiente.
Ad opera di S. Vincenzo De Paoli (1576-1660) le pie istituzioni ebbero novello impulso e si ebbe in Parigi la Maison de la couche. Sotto Sisto V (1585-1590) o, secondo altri, sotto Innocenzo III (1198-1216), si usò per la prima volta il sistema della ruota o curlo che in Italia era in vigore ancora nel 1866, anno in cui ne erano aperte ben 1179; col 1867 subentrarono gli uffici di accettazione dei neonati, di modo che le ruote diminuirono nel 1879 a 675 per scendere ancora a 306 nel 1896.
La legislazione italiana si preoccupò ben presto di dettare norme più specifiche per la protezione degli esposti; così nell'interesse delle persone nate fuori matrimonio ha disposto la costituzione di un consiglio di tutela rappresentato, per i ricoverati in un ospizio che siano privi di parenti conosciuti e capaci di esercitare le funzioni di tutore, dall'amministrazione dell'istituto in cui sono accolti. L'art. 377 cod. civ. fa inoltre obbligo a chiunque trovi un bambino di farne consegna all'ufficiale di stato civile, con le vesti e gli oggetti ritrovati presso lo stesso e di dichiarare le circostanze di tempo e di luogo in cui il bambino venne trovato. Se invece il bambino esposto sia stato consegnato a un ospizio, la direzione deve darne comunicazione entro tre giorni all'ufficiale di stato civile del comune nel quale è stabilito l'ospizio, con l'obbligo di indicare giorno e ora in cui fu trovato, sesso, età apparente, il nome e il cognome dato, il numero d'ordine nel quale è inscritto. Il codice penale (art. 591-593) punisce l'abbandono d'infante e in genere dei minori degli anni quattordici e degl'incapaci, tanto più gravemente se l'abbandono avvenga in luogo solitario o se il reato sia commesso da genitori sopra figli legittimi o naturali riconosciuti o legalmente dichiarati o dall'adottante sul figlio adottivo. La legge infine punisce chi, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, omette di darne avviso all'autorità. V. anche abbandono, I, pp. 15-16.
In Italia, il ricovero degli esposti è regolato da norme e previdenze legislative, per le quali si veda la voce brefotrofio.
Bibl.: D. Albini, La questione degli esposti e il brefotrofio di Roma, Roma 1896; Bertolini, Gli esposti, in Nuova Antologia, 1893, pp. 434 segg. e 653 segg.; A. A. De Gouroff, Essai sur l'hist. des enfants trouvés, Parigi 1829; A. Bononi, Brefotrofio, in Digesto Ital.; Luè, Esposti, in Encicl. giur. ital. Sull'esposizione presso i Greci: J. H. Lipsius, Attisches Recht., II, Lipsia 1908, p. 500 segg.; G. F. Schömann e J. H. Lipsius, Griechische Alterthümer, 4ª ed., Berlino 1897, p. 545 segg.; W. A. Becker e H. Göll, Charikles, Berlino 1877-78, I, p. 303; II, p. 23; G. Glotz, in Daremberg e Saglio, Dict. des antiq., s. v. Expositio. Sull'esposizione presso i Romani: J. Marquardt, Das Privatleben der Römer, 2ª ed., I, Lipsia 1886, p. 82; G. Humbert, in Daremberg e Saglio, Dict. des antiq., s. v. Expositio.