esercizio
Conduzione, amministrazione, gestione di un’azienda o più in generale di un’attività economica o di un servizio. Sotto l’aspetto tecnico e organizzativo, l’e. comprende anche lo svolgimento regolare e coordinato delle operazioni relative a una determinata attività.
Nella terminologia contabile, per e. amministrativo s’intende l’attività economica svolta entro un determinato periodo di tempo, che normalmente è di un anno. In riferimento alla natura di tale attività, nelle imprese industriali è di uso comune l’espressione e. tecnico, per indicare il processo di fabbricazione dei prodotti, ed e. commerciale, per illustrare gli acquisti di beni e materie prime e le vendite dei prodotti.
Continuazione temporanea dell’e. dell’impresa del fallito, che il tribunale può disporre dopo la dichiarazione di fallimento, quando dall’interruzione improvvisa possa derivare un danno grave e irreparabile.
L’e. provvisorio dello Stato è il periodo di tempo per il quale l’Esecutivo è a volte autorizzato dal Parlamento a riscuotere le entrate e a pagare le spese previste dal nuovo bilancio dello Stato, quando il Parlamento non approvi il bilancio entro il 31 dicembre; ciò a evitare che, per il ritardo verificatosi nella presentazione al Parlamento o nella discussione del bilancio, il governo, giunto allo scadere dell’anno finanziario, si trovi nell’impossibilità giuridica di svolgere ogni attività statale. L’e. provvisorio non può durare più di 4 mesi per lo Stato e le Regioni, non più di 2 per gli enti locali.
Per le imprese pubbliche si distingue tra e. diretto (affidato a una branca ordinaria dell’amministrazione statale, a un’azienda statale con bilancio autonomo, o a un’azienda statale con amministrazione autonoma) ed e. per delegazione (per mezzo di concessione a privati, sottoposta a varie condizioni finanziarie, o mediante creazione di una società anonima di cui sia principale azionista lo Stato).
Negli enti pubblici sono comuni le espressioni e. finanziario, per indicare l’attività finanziaria da essi svolta o da svolgersi in relazione al bilancio di previsione finanziario, ed e. patrimoniale, per indicare la loro attività economica.
L’e. finanziario dello Stato è il complesso delle operazioni amministrative che si riferiscono alla gestione di un determinato anno finanziario (accertamenti e riscossioni di entrate, impegni, liquidazioni e pagamenti di uscite). Se l’e. coincide con l’anno finanziario, le entrate e le spese relative a un dato anno, non ancora riscosse o pagate al suo scadere, vengono iscritte nel bilancio dell’anno successivo tra i residui attivi e passivi. Fino al 1979 la durata dell’e. poteva essere prorogata per un periodo fisso prestabilito (e. suppletivo) oltre la fine dell’anno finanziario o poteva addirittura estendersi fino a esaurimento degli incassi e pagamenti relativi. Dal 1979 l’e. finanziario deve chiudere con l’anno finanziario. In Italia, dal 1928, la chiusura dei conti dell’e. è stata protratta dal 30 giugno, scadenza dell’anno finanziario, al 31 luglio e, coincidendo dal 1965 l’anno finanziario con quello solare, dal 31 dicembre al 31 gennaio.
Con tale locuzione si indica l’autorizzazione a costituire un’impresa per lo svolgimento di una determinata attività economica.