Delitto commesso da chi, al fine di esercitare un preteso diritto, pur potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo mediante violenza sulle cose (art. 392 c.p.) o usando violenza o minaccia alle persone (art. 393 c.p.). In entrambi i casi si procede a querela dell’offeso (Vittima del reato). La pena prevista per la prima fattispecie è la multa fino a 516 euro, per la seconda la reclusione fino ad un anno aumentabile se il fatto è commesso con l'uso delle armi. La pena è aumentata se la violenza o la minaccia alle persone è commessa mediante l’uso delle armi. Agli effetti della legge penale la violenza sulle cose si configura quando la cosa viene danneggiata o trasformata, o ne è mutata la destinazione. Si ha altresì violenza sulle cose allorché un programma informatico viene alterato, modificato o cancellato in tutto o in parte ovvero viene impedito o turbato il funzionamento di un sistema informatico o telematico. Oggetto giuridico di questo reato è l’interesse a riservare all’autorità giudiziaria il monopolio nella risoluzione dei conflitti posti in essere dai titolari di interessi contrapposti.