esenzione
Privilegio che dispensa da un obbligo generale. Le e. in materia fiscale consentono l’esclusione dal prelievo, perpetuo o temporaneo, per condizioni di natura oggettiva o soggettiva. Le e. sono decretate per la particolare natura dei beni o dei redditi che sarebbero altrimenti colpiti (per es., beni demaniali o destinati al culto), oppure in base alla particolare qualità di coloro che sarebbero tenuti a pagare (redditi di diplomatici, redditi minimi ecc.). In ambito IRPEF sono esentate da prelievo le componenti di reddito sino a 4800 euro per i redditi da lavoro autonomo; sino a 8000 euro per i redditi da lavoro dipendente; sino a 7500 euro per i redditi da pensione percepiti da coloro che hanno 75 anni o sono al di sotto di tale soglia e sino a 7750 euro per i redditi da pensione percepiti da coloro che hanno più di 75 anni. Sono parimenti esentati i redditi da terreni sino a 185,92 euro e i redditi da fabbricati sino a 500 euro. In base all’art. 21 del d. legisl. 460/1997, i Comuni, le Province, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono riconoscere agli enti non lucrativi la riduzione o la e. dal pagamento dei tributi di loro pertinenza.
Per le e. dai dazi doganali, si usa più comunemente la locuzione franchigia doganale.