Il testatore può nominare una o più persone allo scopo di curare l’esecuzione delle disposizioni da lui dettate nel testamento o di procedere alla divisione dell’eredità fra gli eredi (v. Erede e eredità): queste persone prendono il nome di esecutori testamentari. L’esecutore testamentario deve avere la piena capacità di obbligarsi e può anche essere un erede o un legatario. Dopo l’accettazione della nomina, l’esecutore testamentario deve vigilare affinché le disposizioni testamentarie siano attuate dagli eredi e dai legatari o attuarle direttamente se possibile. A tale scopo, se il testatore non abbia disposto altrimenti, deve amministrare la massa ereditaria e prendere possesso dei beni, possesso che può durare sino al massimo di un anno dall’assunzione dell’ufficio. Su richiesta dell’erede, deve consegnare i beni che non siano necessari all’espletamento delle sue funzioni di attuazione delle volontà testamentarie. Gli è riconosciuta ampia legittimazione processuale per tutto quanto riguarda la sorte dell’eredità. Al termine della gestione, deve rendere il relativo conto. La sua funzione è normalmente gratuita, salvo il rimborso delle spese (anche se il testatore può stabilire una retribuzione a carico dell’eredità), e cessa con la completa attuazione delle disposizioni testamentarie; l’esecutore testamentario può essere esonerato per gravi irregolarità o per dimostrata inidoneità all’ufficio (artt. 700-712 c.c.).