ESAUGURAZIONE (lat. exauguratio)
Secondo il diritto augurale, è il contrario di inaugurazione (inauguratio); è cioè l'atto con il quale si cancella il carattere sacro di un luogo già consacrato dagli auguri e destinato ad atti che non si potevano compiere se non entro un recinto inaugurato. Questi furono in modo speciale i luoghi ove si adunava il Senato romano, ove si amministrava la giustizia, ove si adunavano i comizî, e simili. Allo stesso modo un oggetto appartenente ad un fanum poteva, mediante l'impiego di certe formalità, da res sacra ridivenire res profana. Quindi una porzione di terreno che fosse già stata un templum, nel senso augurale della parola, mediante l'exauguratio ridiveniva libera da ogni vincolo religioso. L'esaugurazione riguardava anche i sacerdoti. Così le Vestali, la cui carica non era a vita, potevano essere esaugurate, dopo i trent'anni legali di servizio, all'età circa di 50 anni, ritirarsi a vita privata e anche maritarsi. Così gli altri sacerdoti, inaugurati all'inizio del loro esercizio sacerdotale, nel caso che dovessero lasciare la loro carica.