ERARÎ (lat. aerarii)
Pare fossero in Roma originariamente i cittadini non proprietarî fondiarî, esclusi dalle tribù e quindi dall'esercito e dal voto, ma contribuenti gli aera, il tributo sui beni mobili. A questa categoria di contribuenti vennero poi iscritti i cittadini con diritto incompleto di cittadinanza (Ceriti), che soli vi rimasero quando Appio Claudio censore nel 312 iscrisse nelle tribù i non proprietarî fondiarî. Più tardi aerarium facere significò trasferire un cittadino per punizione da una tribù rurale in una delle quattro tribù urbane, nelle quali gli antichi erarî erano stati iscritti.
Bibl.: Th. Mommsen, Römisches Staatsrecht, II, 3ª ed., Lipsia 1887, p. 392 e passim; W. Kubitschek, in Pauly-Wissowa, Real-Encycl., I, col. 674 segg.; G. Beloch, Römische Geschichte, Berlino 1926, p. 273.