EPINOMIA (gr. ἐπινομία "diritto di pascolo")
Secondo il diritta greco lo straniero, com'è escluso dal diritto di possedere immobili, di risiedere stabilmente nel territorio della città e di trafficare nell'αγορά, così non può far pascolare i greggi nei prati che appartengono alla πόλις. Tale divieto può essere tolto: 1. o in seguito al pagamento d'una tassa (ἐπινόμιον; cfr., per l'analogia, il pagamento del μετοίκιον da parte dello straniero con residenza stabile, e dello ξενικόν da parte del forestiero ammesso a fare affari in piazza [v. agorâ]); 2. o a titolo d'onore, insieme con altre immunità e titoli onorifici, come la prossenia, elargiti da una città per riconoscere le benemerenze di un non cittadino.
Bibl.: E. Szanto, in Pauly-Wissowa, Real-Encycl., VI, col. 185, s. v. Si confronti, per il diritto greco-egizio, U. E. Wilcken, Griechische Ostraka, I, p. 191 segg. In genere su tali divieti posti ai forestieri e sul carattere delle tasse che ne rappresentano un superamento, v.: U. E. Paoli, Studi di diritto attico, Firenze 1930, pp. 201, 215, 237-38.