autonomia differenziata Nell’ordinamento statale repubblicano italiano, forma di potestà legislativa originariamente propria delle Regioni a statuto speciale (Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna), trasferibile dopo la revisione del Titolo V della Costituzione Italiana con la l. Cost. 3/2001 (che riconosce le autonomie locali quali enti esponenziali preesistenti alla formazione della Repubblica) anche alle Regioni a statuto ordinario sulle competenze che, secondo l’articolo 117 della Costituzione, appartengono alla legislazione concorrente con lo Stato. Nel giugno 2024 la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge recante disposizioni per l'attuazione dell'Autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, presentato dal ministro per gli Affari regionali e le autonomie R. Calderoli e licenziato dal Senato nel gennaio 2024. Il riconoscimento delle materie (23 in totale, tra le quali il commercio estero, l’energia, i trasporti, l'istruzione, l’ambiente, la cultura, la tutela della salute, lo sport) sulle quali Regioni e Province autonome potranno chiedere un livello di autonomia è subordinato alla determinazione dei livelli essenziali di prestazione (LEP), costituiti dagli standard minimi di servizio necessari a garantire l’attuazione in modo uniforme sull'intero territorio nazionale dei diritti sociali e civili tutelati dalla Costituzione italiana.