PACIFICI-MAZZONI, Emidio
PACIFICI-MAZZONI, Emidio. – Nacque il 13 dicembre 1834 ad Ascoli Piceno da Lorenzo Pacifici, commerciante, e da Anna Mazzoni.
Dopo aver frequentato le scuole nella città natale, malgrado i sacrifici imposti dalla disagiata situazione familiare sopravvenuta alla scomparsa del padre, intraprese gli studi giuridici nell’Università di Camerino, dove si laureò ad honorem, in utroque iure, nel 1857. Si trasferì quindi a Roma, dove poteva contare sul determinante sostegno dello zio materno, Costanzo Mazzoni, importante chirurgo, di cui poi per gratitudine assunse il cognome (Castelli, 1880, p. 9).
Nel 1862 conseguì il diploma di avvocato della Rota romana. Iniziò quindi a collaborare con il Giornale del Foro diretto da Bartolomeo Belli e in quell’ambiente mise a punto la sua prima impresa editoriale: il Dizionario domestico di legislazione e giurisprudenza civile commerciale amministrativa e penale, eloquentemente sottotitolato ad uso dei parroci di campagna, magistrati e segretari comunali, consiglieri di provincia, ingegneri, architetti, agrimensori, commercianti e padri di famiglia (Roma 1864 e 1868), seguito dal più ricco Dizionario di legislazione e di giurisprudenza civile commerciale e amministrativa e penale (I-VI, suddiviso in dispense, ibid. 1864-75).
L’intenzione era quella di offrire ai pratici e ai cittadini «in un libro di poco volume, e di modica spesa la Legge commentata dai Dottori, e applicata dalla Giurisprudenza», tramite note concepite «nella forma stessa delle antiche Glosse» (I, disp. 1, Intendimento dell’opera, p. 10). Molte voci redatte in prima persona erano un saggio del futuro commento al codice civile, del quale condividevano lo scopo: «far passare nell’ordine dei fatti la nuova legislazione; imperocché non basta che la legge sia scritta nei Codici, ma è necessario che sia resa famigliare agli uomini cui ne è attribuita l’applicazione» (come si legge in un’acuta recensione del giornale Le Alpi).
Nel 1865, promulgato il codice civile, Pacifici-Mazzoni licenziò prontamente un commento del libro secondo, in tre volumi: Codice civile italiano commentato con la legge romana, le sentenze de’ dottori e la giurisprudenza (I-II, Roma 1865; III, Milano 1866). Due anni dopo pubblicò a Firenze le Istituzioni di diritto civile italiano, dedicate al nonno materno Giacomo Mazzoni, che illustravano l’intero codice civile seguendone l’ordine, in 5 volumi (I-II, 1867; III,1, 1868; III,2, 1869; III,3, 1870).
Era un libro per la scuola, che non dimenticava tuttavia la ‘Curia italiana’. Giuseppe Saredo ne additò, pungente, pregi e limiti: «ciò che predomina in esso è una lucidità maravigliosa nella esposizione delle singole quistioni, appoggiata da una rara erudizione, ma ciò che vi manca è la critica [...] Per cui il nostro Codice civile è la legislazione perfetta [...]» (Il Corriere mercantile di Genova, 30 dicembre 1867).
Sui pilastri del Codice civile commentato e delle Istituzioni, opere complementari (identico lo scopo, diversa la forma), Pacifici-Mazzoni costruì la sua carriera universitaria. Sfumata l’occasione di una nomina a professore di diritto commerciale o di procedura civile a Siena, poi di diritto penale nello stesso ateneo (12 gennaio 1868) e reiterata la domanda per insegnarvi diritto commerciale (19 gennaio 1868), tentò di ottenere la cattedra di diritto romano nell’Università di Bologna, lasciata vacante da Giuseppe Ceneri. Il posto andò invece a Filippo Serafini, già professore a Pavia e astro della nuova scienza romanistica pandettistica. Pacifici-Mazzoni inoltrò allora un’istanza al ministro (26 settembre 1868) per essere nominato professore ordinario o straordinario di Pandette a Modena, dove la materia era insegnata da Ludovico Bosellini, che si trovava in aspettativa per motivi di famiglia. Per questo motivo gli fu offerto solo un incarico (8 ottobre 1868), che accettò. Il decreto del 15 ottobre 1868, seppure in modo non del tutto corrispondente ai suoi desiderata, gli consentì di entrare finalmente nel mondo dell’università.
La sua attività di scrittore, intanto, continuava senza soste: il Trattato delle locazioni vide la luce a Modena nel 1869 e segnò una svolta: Pacifici-Mazzoni, infatti, modificò il metodo di esposizione, «sostituendo all’esegetico, in forma di commentario, il dommatico», raccogliendo il caldo elogio di Bosellini (La Temi italica, III, n. 6, Napoli 15 maggio 1869): «Egli afferrò la vera via, quella dei principi teoretici». Pacifici-Mazzoni sentiva il fascino di quel «comporre organico» (Chironi, 1914, p. 79), che lo avrebbe condotto più tardi a cimentarsi con una parte generale del diritto.
A Modena Pacifici-Mazzoni era universalmente stimato, tanto che, finito il biennio di aspettativa di Bosellini, le autorità accademiche, soddisfatte del suo operato, proposero senz’altro la sua nomina a ordinario senza concorso, ai sensi dell’art. 69 della legge Casati del 13 novembre 1859. Egli, tuttavia, mirava all’Università di Bologna. La facoltà giuridica bolognese, il 6 novembre 1869, propose che la cattedra vacante di introduzione alle scienze giuridiche e storia del diritto gli fosse conferita senza concorso. La ‘gara delle due facoltà’ fu decisa il 25 novembre 1869 dal Consiglio superiore della Pubblica Istruzione: nessuno dubitava che Pacifici-Mazzoni fosse meritevole di insegnare codice civile, «ma se esso sappia il diritto romano, come un odierno romanista deve sapere, non apparisce dai suoi libri, destinati principalmente al foro e alla pratica» (Roma, Archivio centrale dello Stato, Ministero della Pubblica Istruzione, Personale, 1860-80, b. 1517); avrebbe dovuto dunque essere tenuto presente per qualche vacanza di cattedra di codice civile, come a Messina. A seguito del suo rifiuto di questa sede, il 26 novembre 1869, il ministro lo nominò professore straordinario di diritto romano a Modena per l’anno 1869-70. Dalla corrispondenza si rileva, tuttavia, il disappunto di Pacifici-Mazzoni, che non intese darsi per vinto.
Confezionò in gran velocità una memoria, Studio storico sulla successione legittima dalle XII Tavole al Codice civile italiano (Modena 1870). Ammetteva di aver lavorato in fretta, ma anche seccamente di ritenere più utile, dalla cattedra, «il fare dei sapienti anziché degli eruditi» (p. VII), privilegiando la storia interna sulla esterna.
Da Modena, il 26 febbraio 1870, inoltrò quindi al ministero la sua domanda di ammissione al concorso bolognese. Tra i titoli produsse anche l’offerta delle cattedre di diritto romano e di diritto civile italiano da parte del municipio di Perugia. Nelle more, fu incaricato di filosofia del diritto a Modena. La sorte girò a suo vantaggio dopo la presa di Roma. «Rientrato in Roma liberata», il 29 settembre 1870 si affrettò a domandare una cattedra nella facoltà, sfruttando la precedente delibera del Consiglio superiore: «Io appartengo alla Scuola e Curia Romana… qui in Roma incominciai e continuo tuttora la pubblicazione del Dizionario universale di legislazione e giurisprudenza» (Roma, Archivio centrale dello Stato, Ministero della Pubblica Istruzione, Personale, 1860-80, b. 1517).
Il 30 settembre 1870, con il consueto tempismo, pubblicò a Firenze l’opuscolo La quistione romana nella seconda fase e la sua soluzione, che ebbe il merito, attestato da Ricasoli («una molto seria scrittura»: lettera del 2 novembre 1870), pure non allineato sulle sue idee, di scendere in campo con proposte concrete. Separatista convinto, ma non anticlericale né giurisdizionalista, svolse la formula «libera Chiesa, libero Stato», auspicando la soppressione della sovranità temporale del papa, ma anche una adeguata serie di contromisure a tutela della libertà ecclesiastica. Inviolabilità del pontefice, assegnazioni in beneficio e in capitale, immunità della città Leonina (eccettuate le leggi penali), abolizione di exequatur e placet, indemaniazione dei beni ecclesiastici compresi i luoghi di culto, mantenimento delle corporazioni religiose come libere associazioni, critica ferma del progetto Borgatti-Scialoja (1867): queste e altre tesi assicurarono a Pacifici-Mazzoni un ruolo originale nel dibattito che condusse alla legge delle guarentigie del 13 giugno 1871 (se ne può avere un primo saggio nel carteggio Ricasoli e nell’opuscolo Lettere tre al prof. E. Pacifici-Mazzoni di P.V. Ferrari, Roma 1870).
Il 22 ottobre 1870, fu nominato ordinario di introduzione generale allo studio delle scienze giuridiche e storia del diritto a Bologna, dato l’esito positivo del concorso. La chiamata alla «Sapienza» romana era però ormai prossima. Il 10 novembre furono istituite nuove cattedre e due giorni dopo a insegnare codice civile patrio fu chiamato Pacifici-Mazzoni, che divenne una delle figure eminenti del decollo culturale della Sapienza.
A lui fu affidata l’Orazione inaugurale letta il 20 Novembre 1870 nell’Aula Massima della R. Università di Roma (in Annuario della R. Università degli studi di Roma per l’anno scolastico 1870-1871, pp. 56-81), in cui ribadì il suo credo liberale, difese i principî del codice civile e attaccò l’oscurantismo della teocrazia romana, insistendo sulla necessità del libero sviluppo del pensiero e della scienza. Era favorevole al matrimonio civile, altro nodo gordiano del Codice, e non mancò di dissipare le ombre di diffidenza che si erano concentrate sull’istituto in un’altra occasione solenne (Il matrimonio civile. Lettura tenuta nell’aula dell’Università romana lì 12 febbraio 1871, Milano 1871).
La qualifica di professore ordinario di codice civile gli venne conferita il 27 agosto 1872.
Cadeva nel pieno del suo periodo universitario romano la seconda edizione delle Istituzioni di diritto civile italiano (Firenze), ora ripartite in sei volumi: Parte generale (1874); I (1871); II (1873); III,1 (1872); III, 2-3 (1873). A questo laboratorio in itinere si devono aggiungere gli articoli pubblicati in varie riviste, a dimostrazione anche della sua abilità nel tessere rapporti: l’Archivio giuridico di Filippo Serafini, il Giornale delle leggi di Genova, La Legge di Firenze e Giurisprudenza italiana, periodico della cui redazione fece parte dal 1874 al 1880.
Il 27 gennaio 1875 sposò la nobile Chiara Bolasco, dalla quale ebbe due figli.
Nel 1876 lasciò l’Università per la magistratura. Il 6 febbraio venne designato consigliere di Stato nella sezione di grazia e giustizia. Insegnò ancora codice civile dal 16 novembre al 21 dicembre 1876. Il 29 aprile 1877, infine, Pasquale Stanislao Mancini lo nominò consigliere della Cassazione di Roma.
Pure indossando la toga di magistrato, il fervore dello scrittore non diminuì. Le cure si rivolsero soprattutto ad aggiornare il Codice civile commentato e ad arricchirlo di nuovi trattati: Delle successioni (I-VII, Firenze 1873-77), Trattato della vendita (I-II, ibid. 1877-78) e Trattato dei privilegi e delle ipoteche (I, ibid., 1879).
Nel 1876-79 uscirono a Torino i tre tomi del Repertorio generale di giurisprudenza civile, penale, commerciale ed amministrativa del Regno dall’anno dell’unificazione legislativa (1866) a tutto il 1875, massimario compilato in collaborazione con altri avvocati spogliando più di 30 periodici. Nel 1878 curò la Raccolta delle leggi speciali e convenzioni internazionali del Regno d’Italia. Nel 1880, infine, Pacifici-Mazzoni pubblicò il primo volume della terza edizione delle Istituzioni, una parte generale più articolata di quella stampata nel 1874, preludio di un riordinamento a sistema dell’opera, come chiarito nell’introduzione, summa del suo metodo.
Colpito da apoplessia, morì a Genzano il 15 agosto 1880.
Pacifici-Mazzoni descrisse il codice civile come un prodotto della tradizione nazionale, ma anche come uno strumento di civilizzazione, libertà, progresso, che in più punti si era allontanato dal diritto romano. Di qui derivò la sua strenua difesa del matrimonio civile, dell’uguaglianza delle persone e dei beni, della separazione tra diritto e religione, dei limiti alla libertà di testare e dei maggiori diritti successori dei figli naturali riconosciuti e del coniuge superstite (censurò tuttavia la scelta di non consentire il riconoscimento volontario dei figli adulterini o incestuosi e la loro discriminazione successoria rispetto agli altri discendenti naturali).
Non ebbe dubbi nel ridimensionare il ruolo del diritto romano, al quale la legge aveva tolto valore vincolante. Ciò nonostante, ne mantenne l’esemplare rilievo ermeneutico in molti ambiti (per es. obbligazioni e contratti, successioni). Anche il diritto comune poteva essere di sussidio all’interprete: esso condizionò, per esempio, la sua visione della proprietà e dei diritti reali, intesi ancora come frazioni del dominio. Non era comunque lecito effettuare un’interpretazione conforme a dottrine e decisioni antiche superate dal diritto positivo (per cui la taccia di conservatorismo rivolta a certe corti).
Grande autorità accordò agli interpreti del Code civil. Il cordone ombelicale con la cultura transalpina non era spezzato; anche se talora Pacifici-Mazzoni si mostrò attento a valorizzare le particolarità del diritto italiano (per es. in materia di sanzioni in caso di abbandono del tetto coniugale da parte della moglie). Stimò meno utile invece la letteratura giuridica tedesca intorno al diritto romano, per l’erudizione, a suo dire, aliena dalla pratica. Un rilievo singolare conferì alla giurisprudenza: «le Pandette del diritto civile italiano» (Istituzioni, I, 1880, p. XL), «l’opera interpretativa più grande per estensione, più proficua per varietà, più matura per istudii è incontrastabilmente quella dei magistrati» (p. LIX). Un libro di diritto che avesse trascurato questo filo d’Arianna sarebbe stato inutile, anche se ai giudici Pacifici-Mazzoni non risparmiò critiche.
Fonti e Bibl.: Roma, Archivio centrale dello Stato, Ministero della Pubblica Istruzione, Personale, 1860-80, b. 1517; Ibid., Consiglio di Stato, Segretariato generale, f. 194; G. Castelli, Cenni biografici del commendatore E. P.-M., 2a ed., Ascoli Piceno 1880; L. Sampolo, Di Giuseppe Ugdulena e di E. P.-M. Commemorazione, in Nuove Effemeridi siciliane, s. 3, XXX (1880), 10, pp. 241-269; G.P. Chironi, L’opera di E. P.-M. e lo studio del diritto civile in Italia, in Id., Studi e questioni di diritto civile, I, Torino 1914, pp. 77-82 (già in Atti della R. Accademia delle scienze di Torino, XLII [1907]); Carteggi di B. Ricasoli, a cura di S. Camerani, XXVIII, Roma 1974 (nn. 162, 167 s., 174); P. Grossi, Tradizioni e modelli nella sistemazione post-unitaria della proprietà (1977), in Id., Il dominio e le cose. Percezioni medievali e moderne dei diritti reali, Milano 1992, pp. 439-569; G. Cazzetta, Responsabilità aquiliana e frammentazione del diritto comune civilistico (1865-1914), Milano 1991, pp. 40 s.; A. Berselli, Il governo della Destra. Italia legale e Italia reale dopo l’Unità, Bologna 1997, pp. 130-133, 136; L. Montevecchi, P.M., E., in Il Consiglio di Stato nella storia d’Italia. Le biografie dei magistrati (1861-1948), I, a cura di G. Melis, Milano 2006, pp. 340 s.; M. Mustari, Il lungo viaggio verso la ‘realità’. Dalla promessa di vendita al preliminare trascrivibile, Milano 2007, pp. 10, 151; S. Solimano, Tra esegesi e sistema? Cultura giuridica e metodo scientifico di Francesco Saverio Bianchi, in Jus, 2010, n. 1-2, pp. 203-248; G. Cazzetta, Codice civile e identità giuridica nazionale. Percorsi e appunti per una storia delle codificazioni moderne, Torino 2011, pp. 36 s., 45; Id., Coscienza giuridica nazionale e giurisprudenza pratica nel primo Novecento italiano, in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, XL (2011), pp. 781-812; M.R. Di Simone, Gli studi giuridici all’Università di Roma nella transizione tra Stato pontificio e Regno d’Italia, in Le Università e l’Unità d’Italia (1848-1870), a cura di A. Ferraresi - E. Signori, Bologna 2012, pp. 189-204; S. Solimano, Tendenze della civilistica postunitaria, in Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti, Il contributo italiano alla storia del pensiero, Roma 2012, pp. 381-388; G. Cazzetta, Il lavoro, ibid., pp. 422-429; M. Nardozza, Manualistica e cultura del codice civile tra Otto e Novecento, Roma 2012, pp. 53-79; G. Chiodi, P.-M. E., in Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII – XX secolo), II, Bologna 2013, pp. 1479-1481.