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EFTA

di Anna del Buttero - Enciclopedia Italiana - III Appendice (1961)
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EFTA

Anna del Buttero

Sigla (dall'inglese European Free Trade Association) con la quale è nota l'Associazione europea di libero scambio, organizzazione internazionale costituita dalla convenzione approvata a Stoccolma il 20 novembre 1959 e ratificata dai governi dell'Austria, Danimarca, Norvegia, Portogallo, Regno Unito, Svezia e Svizzera. Alla sua costituzione si è giunti dopo il fallimento dei negoziati, avviati fin dal 1957 in sede OECE, per la costituzione di una zona di libero scambio, limitata sostanzialmente ai prodotti industriali, che, sulla base della proposta inglese, si sarebbe dovuta attuare contemporaneamente alla istituzione della CEE, fra tutti i paesi partecipanti all'OECE. La convenzione istitutiva dell'EFTA si applica ai territorî degli stati membri e può essere estesa ad altri territorî europei dei quali gli stati membri hanno la responsabilità; con decisione unanime del Consiglio è prevista anche una successiva estensione ai territorî non europei dei quali gli stati membri abbiano la responsabilità. Nelle premesse dell'atto istitutivo dell'EFTA è sottolineata la necessità di facilitare "la rapida creazione di una associazione multilaterale allo scopo di rimuovere gli ostacoli al commercio e di promuovere una stretta collaborazione economica fra gli stati membri dell'OECE, compresi quelli della Comunità economica europea".

Gli obiettivi posti dalla convenzione, oltre quelli generici comuni a tutti gli organismi di collaborazione economica, riguardano la costituzione di una zona di libero scambio dei prodotti industriali, per la quale sono precisati i modi e i tempi di realizzazione: progressiva eliminazione dei dazî di importazione entro il 1° gennaio 1970, con una prima riduzione dei dazî del 20% dal 1° gennaio 1960 e otto ulteriori riduzioni annuali del 10%; eliminazione dei dazî sulle esportazioni entro il 1° gennaio 1962; progressiva eliminazione delle restrizioni quantitative, attraverso aumenti annuali dei contingenti globali fino alla loro totale eliminazione negli stessi tempi previsti per la soppressione dei dazî all'importazione. La realizzazione dell'area di libero scambio deve, secondo la convenzione, svilupparsi nel rispetto delle regole di concorrenza nell'ambito della zona (per la cui tutela sono dettate specifiche norme) e comporta lo sviluppo del commercio anche nei confronti di altre zone preferenziali quale quella posta in essere attraverso la CEE. L'agricoltura e la pesca sono escluse dalla disciplina prevista per prodotti industriali e la convenzione pone, nei riguardi di questi settori, il generico obiettivo di facilitare un'espansione del commercio che offra ragionevole reciprocità a quegli stati membri le cui economie dipendono in larga misura dalle esportazioni agricole o di prodotti ittici. Eventuali altri impegni dipenderanno dall'esame che il Consiglio dell'Associazione dovrà compiere (entro la fine del 1961) sull'andamento del commercio dei prodotti agricoli e sugli accordi commerciali riguardanti alcuni prodotti ittici. Per quanto riguarda le rispettive politiche economiche, gli impegni nascenti dalla convenzione sono generici: gli stati membri riconoscono che le politiche economiche e finanziarie da essi perseguite possono influire sulle economie di altri stati membri e "dichiarano la loro intenzione" di perseguirle in maniera tale da promuovere gli obiettivi dell'Associazione. A tale scopo sono previste periodiche consultazioni e scambî di vedute.

Sotto l'aspetto istituzionale, l'EFTA si basa su un organo collegiale, il Consiglio, formato dai rappresentanti degli stati membri, ciascuno dei quali dispone di un voto. Spetta al Consiglio, organo di direzione dell'Associazione, la responsabilità dell'applicazione della convenzione e dell'adozione di eventuali altri orientamenti e decisioni per il raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione e per facilitare la collaborazione con altri paesi e gruppi di paesi. Il Consiglio ha il potere di adottare decisioni con voto unanime e di formulare raccomandazioni agli stati membri. I casi specifici che sorgeranno nell'applicazione della Convenzione possono infatti essere sottoposti dallo stato interessato al Consiglio, il quale, votando a maggioranza, può formulare raccomandazioni dirette a uno o più stati membri. Per il perseguimento degli obiettivi dell'Associazione il Consiglio può stabilire relazioni con altre organizzazioni internazionali e può istituire organi subordinati. La convenzione prevede comunque la costituzione di comitati esaminatori, nominati dal Consiglio, per l'esame di specifici casi nonché quella di un segretariato. L'onere per il finanziamento dell'Associazione viene statutariamente suddiviso fra gli stati membri dell'Associazione.

Nel complesso i sette paesi firmatarî della convenzione di Associazione hanno mantenuto fermo il loro atteggiamento di difesa di un'ampia autonomia nei riguardi dei rapporti commerciali esterni e di cauta riserva sul coordinamento delle rispettive politiche economiche, cosa che ha impedito l'adesione alla CEE, i cui obiettivi finali sono di integrazione economica generale, e che, comunque, comporta impegni immediati nei rapporti esterni con l'adozione di una tariffa doganale comune fra i sei paesi associati, mentre nell'ambito dell'Associazione di libero scambio ogni paese membro resta libero di stabilire le proprie tariffe esterne.

I rapporti fra la Comunità europea e l'Associazione di libero scambio, pur nella diversa funzionalità degli organismi e nei diversi obiettivi perseguiti, soprattutto per le strutture e le esigenze profondamente diverse degli stati membri, sono destinati a intensificarsi e a beneficiare del migliore sfruttamento di tutte le risorse produttive che ciascun paese realizzerà anche sotto la spinta della più accelerata espansione consentita dall'integrazione economica e dall'espansione commerciale, scopi rispettivamente della CEE e dell'EFTA.

Bibl.: Far from Rome, in Statist, 5 dicembre 1959; Stockholm's two faces, in The Economist, 28 dicembre 1959; Free Trade Club: The Convention summarized, in The Economist, 28 dicembre 1959; C. T. Isolani, EFTA e Mec, in Mondo Economico, 23 gennaio 1960.

Vedi anche
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