DUUMVIRI (forma più antica duoviri)
Collegio di due magistrati o sacerdoti, investiti in Roma e nelle città romanizzate di funzioni permanenti o straordinarie, che venivano di solito specificate in aggiunta al titolo generale di IIviri. In Roma: IIviri perduellionis iudicandae, sacris faciundis, aedi locandae, aedi dedicandae navales, agris dandis adsignandis, viis extra propiusve urbem Romam passus M purgandis, aquae perducendae, ecc. Verso la fine della repubblica, al governo dei municipî e delle colonie, che erano retti prima da collegi di magistrati di titolo e numero varî, furono posti quattro magistrati, che in certi casi (di solito nelle colonie) formavano due collegi, uno di IIiiri iure dicundo, superiori di rango e incaricati della giurisdizione, e uno di IIviri aediles, cui era affidata la polizia; in certi altri (di solito nei municipî) un collegio unico di IIIIviri, due i. d., e due aediles. IIIviri i. d., che erano eponimi, venivano eletti nei comizî municipali (sostituiti poi a mano a mano dai magistrati e dal senato) sotto certe condizioni di dignità, di censo, di età, ecc.; gestita la carica, se Latini, divenivano cittadini romani ed entravano nel senato o curia della città. Avevano la giurisdizione, gradatamente ridotta sotto l'impero, un imperium limitato, amministravano la città col senato e col popolo, provvedevano ai culti e ai giochi, al censo quinquennale, ecc. Per gli oneri sempre crescenti imposti alla carica, gli aspiranti al duumvirato divennero rari e si ricorse alla nomina d'autorità, mentre le loro funzioni passarono in gran parte ai curatores scelti fra i decurioni.
Bibl.: Th. Mommsen, Die Stadtrechte ecc., in Gesammelte Schriften, I, Berlino 1905, p. 265; W. Liebenam, Städteverwaltung in römischen Kaiserreiche, Lipsia 1900; id., in Pauly-Wissowa Real- Encycl., V., col. 1798; G. Humbert, in Daremberg e Saglio, Dictionnaire d. antiq., II, p. 416; F. F. Abbott-A. C. Johnson, Municipal administration in the Roman Empire, Princeton 1926, con bibl.; J. Beloch, Römische Geschichte, Berlino 1926, p. 488.