DONAZIONE (XIII, p. 139)
Il codice civile del 1942 ha, in certo senso, confermato la tradizione, sistemando la disciplina della donazione in appendice a quella delle successioni a causa di morte (L. II, art. 679). Ma questa collocazione si può, in realtà, ritenere del tutto occasionale, perché il legislatore del 1942 ha configurato la donazione in maniera profondamente diversa da quella che, a prima vista, appariva nel sistema del codice abrogato: e cioè, non più come causa generale d'acquisto, ma come un contratto, anzi come il contratto tipico di liberalità; da sottoporre, per questa sua caratteristica, ad una disciplina particolare, sotto molti aspetti diversa da quella generale dei rapporti contrattuali e più affine a quella del negozio giuridico testamentario. Ed a questa affinità è dovuta la conservazione della collocazione tradizionale.
La concezione contrattuale della donazione appare evidente nella stessa definizione contenuta nell'art. 769, per il quale "la donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione". Si è quindi, in primo luogo, messa in evidenza l'essenzialità della accettazione per la esistenza e per l'efficacia del negozio (art. 782), pur non escludendo che, in qualche caso, questo si perfezioni anche senza bisogno di accettazione o che l'accettazione possa essere provvisoriamente sostituita da altro atto capace se non di perfezionare la donazione, almeno di rendere irrevocabile la dichiarazione di volontà del donante.
Dalla definizione è poi scomparso ogni accenno ai requisiti della attualità e della irrevocabilità indicati dall'art. 1050 cod. abr. ed è perciò chiaro che occorre fare riferimento alle norme generali in materia di contratti sia per quanto riguarda l'attualità della volontà negoziale e dell'oggetto, sia con riferimento alla impossibilità che una parte (e qui il donante) revochi a suo arbitrio l'attribuzione patrimoniale fatta attraverso il negozio all'altra parte. Per contro, la definizione contiene una più precisa determinazione dell'oggetto della donazione, o per meglio dire dei mezzi attraverso ai quali si può giungere a quell'arricchimento dell'altra parte, senza corrispettivo, che rappresenta il fine del contratto.
A proposito della capacità a donare sono soprattutto da segnalare le disposizioni degli articoli 775 e 776, derogante il primo alla norma generale dell'art. 428, col non richiedere, per l'annullabilità della donazione compiuta da persona in istato di incapacità temporanea, la malafede dell'altra parte; ed il secondo a quella dell'art. 427, col disporre l'annullabilità di tutte le donazioni compiute dall'inabilitato a partire dall'inizio del giudizio di inabilitazione, ovvero da sei mesi prima di tale inizio quando la inabilitazione sia seguita per prodigalità.
Non ostante la discussione relativa e la proposta di abolire il tradizionale divieto delle donazioni tra coniugi, modificando la sanzione di nullità dell'atto in revocabilità o annullabilità dello stesso, il divieto è stato mantenuto (art. 781), aggiungendovi anzi quello della donazione a favore di figli naturali non riconoscibili (art. 780).
La sezione che maggiormente ha sentito l'influenza della rielaborazione è stata quella relativa agli effetti della donazione, dove tra l'altro era necessario apportare le più notevoli deroghe alla disciplina generale del contratto. Qui basti ricordare il particolare valore che è stato attribuito, agli effetti della nullità del negozio, alla illiceità o all'errore sul motivo, che ha determinato il donante alla liberalità (articoli 787 e 788), e per converso, la irrilevanza, allo stesso effetto, dell'illiceità e impossibilità dell'onere imposto al donatario (art. 794); nonché la particolare determinazione della responsabilità del donante, per l'inadempimento o il ritardo nella esecuzione in base al dolo o alla colpa grave (art. 789); ed in base al solo dolo per gli eventuali vizî della cosa donata (art. 798).
Anche in tema di revocazione della donazione si può rilevare qualche novità. Così ad es. l'art. 801 ha introdotto una nuova ipotesi di ingratitudine che può dare luogo alla revoca, e cioè il rifiuto degli alimenti dovuti per legge al donante.
Bibl.: A. Maroi, in Commentario al codice civile diretto da M. D'Amelio, II, Firenze 1942; Belbi, Saggio della donazione, Torino 1942; Oppo, Adempimento e liberalità, Milano 1947.