dominio
domìnio s. m. – Nella rete Internet, etichetta (più propr., nome a d.) che identifica uno o più indirizzi IP (Internet protocol). Il termine, mutuato dal suo omonimo più generico in campo scientifico e dell'information technology, rappresenta per estensione il nome univoco su Internet di persone, aziende o organizzazioni. Un nome a d. può essere registrato da una persona fisica o da un'azienda; la registrazione ha una scadenza, generalmente annuale, e deve essere periodicamente rinnovata. In mancanza di rinnovo il d. ritorna disponibile per essere registrato nuovamente da chi ne faccia richiesta. Tra le principali funzioni del d. vi è quella di favorire la gestione da parte dell'utente del riconoscimento di un nodo o di un computer sulla rete (host), identificato da uno o più indirizzi univoci, altrimenti formati da stringhe di bit. Nel sistema dei nomi a d. (v. DNS), l'identificazione di host e sistemi risulta più semplice ed efficace. Questa astrazione dall’indirizzo IP ha anche altri benefici, per es. la scalabilità, per cui è possibile bilanciare il carico di lavoro su più server che rispondano a indirizzi IP diversi ma risolti con lo stesso nome. I d. sono gestiti e registrati da aziende o organizzazioni (Registrar) accreditate indirettamente, da enti nazionali designati (Registration authority), da agenzie di controllo come l’ICANN (Internet corporation for assigned names and numbers).
Struttura dei nomi a dominio. – Il sistema dei d. è organizzato in una struttura rigidamente gerarchica, che prevede un livello zero, o d. punto, che è senza nome e identifica la radice del sistema, una serie finita di d. di primo livello e una serie infinita di nomi dal secondo livello in poi. I d. di primo livello si dividono in generici (gTLD), per es. .com, .edu, .gov, .mil, .org, .net ecc., e nazionali (ccTLD) e sono coordinatii dalla IANA (Internet assigned numbers authority), una divisione dell'ICANN. I ccTLD rappresentano una serie di estensioni identificate dal codice a due lettere ISO-3611 della nazione alla quale appartengono: sono circa 250, per es. .it, .fr, .de, rispettivamente per l’Italia, la Francia, la Germania. I nomi a d. hanno una struttura gerarchica che deriva dal sistema DNS utilizzato per risolvere un nome in uno o più indirizzi IP. In modo generico, la locuzione nomi a d. si deve intendere come d. di secondo livello, che sono quelli registrabili da persone o aziende.
Titolarità dei nomi a dominio. – Con l’affermarsi di Internet come mezzo indispensabile per gli affari, la comunicazione, il branding, l’informazione e le attività di marketing, l’importanza dei nomi a d. è cresciuta significativamente. La titolarità di un nome a d. di un’azienda ha a che fare con la registrazione del marchio, con l’identificazione della sua attività e con la possibilità di condurre affari proficui utilizzando la rete. Un nome a d. scelto accuratamente è essenziale per es. per migliorare la propria visibilità sui motori di ricerca e su Internet in generale. Fino a qualche anno fa non era infrequente il fenomeno del , in cui soggetti malintenzionati registravano nomi a d. richiamanti attività o marchi registrati di aziende affermate, tentando poi di rivenderli a prezzi maggiorati alle stesse aziende interessate. Si tratta di un fenomeno in calo poiché tutti i soggetti hanno ormai chiara l’importanza della registrazione e della protezione del nome a dominio adatto per la propria attività. Un altro reato legato al traffico dei d. è il domain hijacking: sfruttando la relativa semplicità delle procedure di trasferimento dei d. da un soggetto a un altro, malintenzionati tentano di sottrarre i d. ai legittimi possessori per poi rivenderli a prezzi maggiorati. Per arginare il fenomeno, sono state prese alcune precauzioni da parte delle autorità: l’introduzione di un periodo di grazia dopo la scadenza e l’uso di codici di blocco del d. sono strumenti che rendono più difficile tale pratica fraudolenta, che ha pesanti implicazioni di furto di identità, cessazione di lucro, truffe e diatribe internazionali. Proprio a causa di questa parziale sovrapposizione tra il legittimo nome registrato di un’azienda e il relativo nome a d., le controversie legali sono aumentate e la legislazione in vigore si è a volte dimostrata inadeguata o carente. Con l’entrata in vigore del nuovo Codice della proprietà industriale (d. lgs. 30/2005) il nome a d. è stato equiparato espressamente agli altri segni distintivi quali la ditta, la denominazione o ragione sociale e l’insegna (art. 22), e ciò al fine di vietare l’adozione di nomi che corrispondano, in tutto o in parte, a un marchio registrato il cui utilizzo è di esclusiva spettanza di un terzo. Nel caso di illecita registrazione di nomi a d., dunque, opererà la normativa in tema di marchi nonché la disciplina sulla concorrenza sleale. È altresì vietato registrare come nome a d. quello di un soggetto diverso da colui che chiede la registrazione. Ai sensi dell’art. 133 del Codice, per altro, l'autorità giudiziaria può disporre, in via cautelare, oltre all'inibitoria dell’uso del nome a dominio aziendale illegittimamente registrato, anche il suo trasferimento provvisorio al soggetto legittimato, subordinandolo, eventualmente, alla prestazione di idonea cauzione da parte del beneficiario del provvedimento.