Per divieti negoziali di alienazione si intendono in generale le restrizioni poste dall’autonomia privata al potere di disposizione, ovvero alla possibilità di un soggetto di trasferire un suo diritto. Possono essere disposti per contratto (art. 1379 c.c.): in questo caso sono validi solo se contenuti entro convenienti limiti di tempo e se rispondono a un apprezzabile interesse di una delle parti; comunque hanno effetto solo tra le parti, per cui non escludono la possibilità di un trasferimento, salva la responsabilità dell’alienante nei confronti del soggetto con cui il divieto è stato pattuito. Per es., hanno dato vita a una ricca casistica giurisprudenziale le clausole con cui i dipendenti di case automobilistiche acquistavano autovetture a condizioni particolari ma si impegnavano a non alienare le vetture prima di un certo tempo. I divieti di alienazione possono essere imposti anche per testamento, ma ne è discussa l’efficacia.
Inalienabilità. Diritto civile