DISTRETTO GIUDIZIARIO
GIUDIZIARIO È la circoscrizione giudiziaria sede della Corte d'appello. Dopo l'unificazione della Corte di cassazione (1923) e, quindi, dopo l'abolizione delle relative circoscrizioni di cassazione regionale, il territorio del Regno è suddiviso in distretti (sedi di Corte d'appello); ogni distretto è suddiviso in circondarî, sedi di tribunali, ciascuno dei quali è diviso a sua volta in più mandamenti (sedi di pretura). Una circoscrizione intermedia è poi il circolo, sede della Corte d'assise; benché questa magistratura debba considerarsi una sezione speciale della Corte d'appello, pure nel distretto possono esservi- più circoli d'assise, e per ogni circolo possono essere istituite più Corti d'assise (art. i r. decr. 23 marzo 1931, n. 249). In qualche distretto vi è poi una sezione distaccata della Corte d'appello, con sede in altra città; essa viene considerata come Corte d'appello autonoma, pur non cessando di essere sezione della Corte d'appello (v. circoscrizione: Circoscrizioni giudiziarie, App.).
Distretto notarile: v. notaio, XIV, p. 973.