DISERZIONE (lat. desertio, da desero "abbandono")
La diserzione è un reato militare. La prestazione del servizio militare costituisce un munus publicum cui sono sottoposti tutti i cittadini che hanno determinati requisiti. Per raggiungere l'osservanza di questo speciale dovere è necessaria una sanzione penale, senza di che lo stato non potrebbe fare sicuro assegnamento su quelle forze che ad esso sono necessarie per la sicurezza interna e per quella esterna. Pertanto il cittadino che non adempie a questo speciale dovere, se non è stato arruolato ancora, incorre nel reato comune di renitenza alla leva; se invece è stato già arruolato incorre nel reato di diserzione.
Nella legislazione vigente italiana il reato di diserzione è previsto dal codice penale per l'esercito (articoli 137-162) e dal codice penale militare marittimo (articoli 160-187). Esso consiste nell'abbandono del servizio (exercitum, signa deserere), il quale può verificarsi in due modi: il primo, previsto dagli articoli 138 e 146 cod. per l'esercito (161 e 170 cod. mar.), si verifica quando il militare senza autorizzazione si allontani dal corpo cui appartiene; il secondo, previsto dagli articoli 139 e 148 cod. es. (162 e 172 cod. mar.), è rappresentato invece dal fatto del militare che essendo regolarmente assente dal corpo (per congedo provvisorio, licenza, ecc.) non lo raggiunga, senza giustificato motivo, nel termine prefissogli. In entrmmbi i casi si ha un'interruzione del servizio, che costituisce appunto l'elemento materiale del reato. L'elemento morale del reato di diserzione come per ogni altro reato, è rappresentato dalla volontà cosciente di allontanarsi dal servizio o di non ritornare entro il termine prescritto. Il dolo è insito nell'assenza ingiustificata e pertanto il militare che consapevolmente lascia decorrere i termini stabiliti senza restituirsi al corpo incorre senz'altro nel reato di diserzione, anche se fornisce la prova che egli aveva l'animo di ritornarvi dopo qualche giorno. Il termine di assenza è diverso a seconda del grado. Come regola il sottufficiale, caporale o soldato incorre nel reato dopo cinque giorni di assenza (articoli 138 cod. es. e 161 cod. mar.); il termine invece è di quindici giorni quando si tratta di ufficiale (articoli 146 cod. es., 170 cod. mar.).
Il termine di assenza è minore in tempo di guerra: il militare di truppa è considerato disertore quando manchi a due chiamate consecutive (articoli 138 cod. es. e 162 cod. mar.) mentre l'ufficiale è considerato disertore dopo ventiquattro ore di assenza (articoli 147 cod. es. e 171 codice mar.). In caso di spedizione all'estero, il termine è ridotto per qualsiasi grado a ventiquattro ore di assenza (articoli 153 cod. es. e 176, n.1, cod. mar.). La legge attribuisce inoltre la facoltà al comandante di abbreviare i termini di assenza senza subordinare l'esercizio di questa facoltà ad alcuna condizione, ma lasciando esclusivamente alla discrezionalità del comandante di usarne "secondo le circostanze": il che tuttavia sta a significare che il comandante può esercitare tale facoltà quando le circostanze, in cui il fatto avviene, lasciano senz'altro presumere che l'assenza sia stata determinata dall'intenzione di disertare. Il comandante del corpo quando si tratta di militare di truppa, può ridurre il termine da cinque giorni a ventiquattro ore (articoli. 138 cod. es. e 161 cod. mar.); se si tratta invece di ufficiale può ridurre il termine da quindici a cinque giorni (articoli 146 cod. es. e 170 cod. mar.). Questa è la regola, la quale a sua volta, consente l'eccezione: in tempo di guerra o quando l'assenza sia avvenuta in occasione di spedizione o d'operazione militare il comandante potrà dichiarare disertore il militare di truppa che non risponda a una sola chiamata (articoli 138 cod. es. e 161 cod. mar.).
Diserzioni immediate. - Vi sono dei casi, tassativamente previsti dalla legge, in cui il fatto stesso dell'assenza, a prescindere dalla decorrenza di un termine più o meno breve, rivela senz'altro di per sé l'intenzione di disertare e però il militare è considerato immediatamente disertore. Un primo caso di diserzione immediata comune a tutti i militari si ha quando il militare sia passato al nemico oppure si sia, senza permesso, assentato dalle file in presenza del nemico (articoli 137 cod. es., 160 cod. mar.). Un secondo caso riguarda il militare che evada dal carcere o dalla reclusione militare (articoli 138 cod. es. e 163, n. 2, cod. mar.). I casi di diserzioni immediate, particolari agl'individui di marina, ricorrono: a) quando un individuo di marina si arruoli nei corpi di terra (art. 163, n.1, cod. mar.); b) quando l'individuo di marina prenda servizio su di un bastimento estero o in un'armata straniera, oppure sia trovato a bordo di un bastimento straniero senza autorizzazione o motivo legittimo (art. 176, n. 2, cod. mar.); c) quando l'individuo di marina, facente parte dell'equipaggio della nave, si trovi assente senza permesso al momento della partenza della nave (art. 180 cod. mar.).
Diserzioni aggravate e diserzioni qualificate. - Sono aggravanti numerose circostanze che si possono distinguere in due categorie: la prima comprende le circostanze soggettive; la seconda, le oggettive, che possono più propriamente dirsi qualifiche. Appartengono alla prima categoria: a) la diserzione commessa da ufficiale, sottufficiale o caporale (articoli 143, 146 e 151 cod. es., 167, 170 e 175 cod. mar.); b) la diserzione commessa dal militare che sta scontando la reclusione o il carcere militare (articoli 138 e 143 cod. es., 163, n. 2, e 167 cod. mar.); c) la diserzione del militare appartenente a un corpo disciplinare o a una compagnia di disciplina (articoli 143 cod. es. e 167 cod. mar.); d) la diserzione commessa in tempo di guerra (articoli 145, 147 e 148 cod. es., 169, 171 e 172 cod. mar.); e) la diserzione all'estero (art. 152 e 153 cod. es., 177 e 178 cod. mar.). Appartengono alla seconda categoria: a) la diserzione con passaggio al nemico o in presenza del nemico (articoli 137 cod. es., 160 cod. mar.); b) la diserzione commessa dal militare recidivo nello stesso reato di diserzione (articoli 141, n. 1 e 142, n.1, cod. es., 165, n.1, e 166, n.1, cod. mar.); c) la diserzione del militare che si trova di servizio armato o detenuto per punizione disciplinare (articoli 41, n. 2, cod. es. 165, n. 2, cod. mar.; d) la diserzione commessa con rottura, sforzamenti o scalando le mura di una fortezza o di uno stabilimento militare (articoli 141, n. 3, 149 cod. es., 165, n. 3, e 173 cod. mar.); e) la diserzione del militare che era di sentinella, capo-posto oppure comandante di distaccamento, di nave o d'una spedizione (articoli 142, n. 2, e 151 cod. es., 166, n. 2, e 175 cod. mar.); f) la diserzione commessa con asportazione di armi da fuoco, cavallo, ecc. (articoli 142, n. 3, cod. es., 166, n. 3, e 174 cod. mar.); g) la diserzione commessa per complotto e cioè da tre o più militari previo concerto (articoli 154 cod. es., 170 cod. mar.); h) la diserzione con asportazione di fondi, di cui il militare in ragione della sua qualità o di speciali funzioni era responsabile verso il corpo o lo stato o verso il suo superiore (articoli 156 e 157 cod. es., 181 e 182 cod. mar.).
Vi sono inoltre qualifiche particolari per le diserzioni commesse dagli appartenenti alla marina: una prima qualifica è rappresentata dalla circostanza che il disertore facesse parte di un equipaggio a bordo (art. 165, n. 2, cod. mar.); un'altra qualifica ricorre quando l'individuo di marina prenda servizio su di una nave di commercio nazionale (articolo 165, n. 4, cod. mar.). Queste ipotesi speciali sono considerate per l'evidente necessità di assicurare i servizî di bordo, che, data la ristrettezza degli equipaggi, possono essere compromessi anche per la defezione di un solo individuo. I codici militari prevedono poi come reato speciale il favoreggiamento in diserzione (articoli 160, 161, 162 cod. es., 186, 187 cod. mar.), il quale può essere commesso non solo dal militare ma anche dall'estraneo alla milizia, che abbia sottratto il disertore alle ricerche della giustizia o ne abbia favorito la fuga.
Le pene per il reato di diserzione vanno da un minimo pari al minimo della reclusione militare (diserzione all'interno: articoli 140 cod. es. e 164 cod. mar.) al massimo della pena di morte nel caso del militare che passi al nemico o abbandoni il posto in presenza del nemico (articoli 137 cod. es. e 160 cod. mar.).