In diritto civile si intende per disdetta un atto unilaterale, negoziale e recettizio, diretto a impedire che un determinato rapporto giuridico: a) si rinnovi tacitamente dopo la scadenza; b) prosegua, quando – pur avendo una determinata durata – possa risolversi prima della scadenza ma dopo che sia trascorso un dato periodo di tempo; c) prosegua, quando il rapporto sia risolubile a volontà delle parti col verificarsi d’una condizione, con lo scadere di un termine e così via. La disdetta è generalmente un atto a forma libera e le sue principali applicazioni si hanno nell’affitto, nella locazione e nel contratto di lavoro.
V. anche Recesso.