disabilita
disabilità Condizione di coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri. Tale definizione si basa sulla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (2006), ratificata dall’Italia con la l. 18/2009. Diversi modelli di d. sono stati definiti nel passato. Il modello medico, a lungo predominante, si concentra sulla menomazione dell’individuo, mentre quello sociale sottolinea le difficoltà legate all’ambiente (fisico e sociale) e derivanti da pregiudizi o restrizioni nelle opportunità scolastiche e lavorative.
Lo sviluppo delle politiche sulla d. in Italia si è articolato secondo percorsi lunghi e complessi. Con la Carta costituzionale sono stati riconosciuti alcuni principi generali, primo fra tutti l’uguaglianza effettiva di tutti i cittadini e il diritto all’istruzione e all’avviamento professionale (art. 38). La concreta attuazione di tale principio è rappresentata dalle norme che vincolano i datori di lavoro ad assumere una quota di lavoratori disabili. La materia è disciplinata dalla l. 68/1999, che ha modificato radicalmente la precedente l. 482/1968 in materia di collocamento lavorativo (➔), trasformandolo da obbligatorio in mirato. Il collocamento lavorativo mirato fa riferimento a una serie di strumenti tecnici e di supporto che permettano di valutare adeguatamente le persone con d. nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive (➔) e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di impiego e di relazione. L’obiettivo della norma è quello di favorire la coerenza delle attività da svolgere con le effettive potenzialità, attraverso l’accertamento dei profili professionali e la predisposizione di interventi necessari per valorizzare le capacità residue. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad assumere lavoratori disabili nella misura del 7% se occupano più di 50 dipendenti, di due lavoratori se ne occupano da 36 a 50 e di un lavoratore se ne occupano da 15 a 35 (in questo caso l’obbligo si applica solo in caso di nuove assunzioni). Al fine di favorire maggiormente l’inserimento e l’integrazione nel mondo del lavoro dei disabili, il d.d.l. 3249/2012 prevede interventi che incidono sulla vigente normativa estendendone il campo di applicazione (➔ assunzione, forme per la). ● Sono previsti interventi di sostegno alle aziende che assumono disabili, attraverso incentivi e sgravi contributivi in funzione delle d. dei soggetti. Al fine di favorire l’inserimento il d. legisl. 276/2003 ha introdotto la possibilità di stipulare convenzioni quadro su base territoriale tra i servizi per l’impiego, le associazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale e con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative. Si possono stipulare convenzioni con obiettivi formativi o finalizzate all’assunzione di soggetti disabili che presentino particolari difficoltà a integrarsi nell’ambiente lavorativo.