DIRITTO
(XII, p. 983).
Diritto Corporativo.
Il diritto corporativo è "la parte dell'ordinamento giuridico, che concerne l'organizzazione e l'azione dello stato e delle associazioni ausiliarie di esso, in ordine al fine dello sviluppo della potenza economica nazionale". Dalla definizione si possono dedurre i caratteri fondamentali di questo ramo del diritto. Riferendosi esso allo stato e ad enti che partecipano delle funzioni e dei poteri dello stato, esso fa parte indubbiamente del diritto pubblico. In secondo luogo, trattasi di un ramo dell'ordinamento che ha carattere prevalentemente istituzionale, nel quale cioè il diritto dispiega la sua funzione costruttiva e organizzativa, a preferenza di quella puramente normativa. Tale carattere è proprio in genere del diritto pubblico, ma fra le parti di questo se ne possono distinguere alcune, in cui il carattere istituzionale è assolutamente prevalente, come il diritto costituzionale e l'amministrativo, da altre nelle quali è meno evidente, come il diritto penale e quello processuale. Il diritto corporativo appartiene al primo gruppo: esso riconosce enti, istituisce organi, stabilisce fra questi rapporti di gerarchia e di coordinazione, riunisce i sindacati in istituzioni complesse e superiori, unificandoli poi in supremi organi direttivi dello stato, distribuisce, infine, fra le varie istituzioni poteri, funzioni e competenze. Dall'espletamento di tali poteri deriveranno, fra altro, regole di vita e norme di condotta giuridicamente obbligatorie per le persone fisiche e per gli enti collettivi sottoposti all'ordinamento: il diritto corporativo, però, non fissa e non crea tali norme, ma si limita a predisporre gli organi della loro produzione.
È stato molto trattato il problema della posizione che il diritto corporativo assume nell'ordinamento giuridico generale, soprattutto al fine di stabilire la sua autonomia rispetto alle parti che sono con esso più strettamente connesse. a) Il problema si presenta, in primo luogo, rispetto al diritto costituzionale. Sebbene sia stato sostenuta l'identità, nello stato fascista, fra diritto costituzionale e diritto corporativo, bisogna riconoscere che quest'ultimo non trovasi, rispetto al primo, in una condizione diversa da quella degli altri rami del diritto. Il diritto costituzionale contiene i principî generali di tutto l'ordinamento giuridico e, quindi, anche i principî generali del corporativismo; non si esaurisce però in questi ultimi e tanto meno questi possono trovare in quello il loro completo svolgimento, che appartiene soltanto a un ramo autonomo e distinto, che è appunto il diritto corporativo. b) Più giustificati sono i dubbî circa l'autonomia di quest'ultimo nei confronti del diritto amministrativo. L'ordinamento corporativo non è che una parte della pubblica amministrazione: se questa nel suo complesso ha il compito di conseguire i varî fini dello stato, quello ha la funzione di curare uno di tali fini: il benessere e la potenza economica nazionale. Sono organi del potere esecutivo il ministero delle Corporazioni, il Consiglio nazionale e le singole corporazioni; sono enti amministrativi tutte le associazioni sindacali riconosciute e gli enti ausiliarî di esse. Ciò che si dice per l'organizzazione vale egualmente per l'azione corporativa: come quella è una parte dell'amministrazione pubblica in senso soggettivo, così questa è una manifestazione dell'attività amministrativa, ossia dell'amministrazione pubblica in senso oggettivo. Tuttavia, questa parziale identità, fra l'ordinamento corporativo e il potere esecutivo non è ragione sufficiente per disconoscere al primo ogni individualità ed autonomia. Il diritto corporativo presenta importanti caratteri che lo distaccano dal diritto amministrativo comune, dando luogo a una vera specializzazione e perciò a un nuovo ramo del diritto. Mentre nel diritto amministrativo prevale l'organizzazione diretta e solo sussidiariamente viene utilizzata quella degli enti autarchici, nel campo corporativo è precisamente quest'ultima la forma dominante e di più larga applicazione; non solo, ma l'organizzazione indiretta precede ivi quella degli organi diretti dello stato, i quali sono formati in massima parte da elementi tratti dall'organizzazione sindacale. Allo stesso fine si potrebbe citare, nell'azione corporativa, la prevalente importanza che ivi assume il negozio giuridico bilaterale (contratto di diritto pubblico), laddove il diritto amministrativo è dominato quasi esclusivamente dalla figura del negozio giuridico unilaterale (ordine, concessione, autorizzazione). c) Per un certo tempo, il diritto corporativo fu considerato una parte del diritto del lavoro e, da altri, della legislazione sociale. Quanto al diritto del lavoro, l'unificazione sarebbe forse ammissibile in un ordinamento puramente sindacale, il quale cioè si esaurisse nel riconoscimento delle associazioni professionali e del relativo regolamento dei rapporti di lavoro. L'ordinamento corporativo supera, come abbiamo visto, il campo dei rapporti fra i datori di lavoro e i lavoratori, per estendere la sua azione a tutta quanta la vita economica. Per questo, l'unione del diritto corporativo col diritto del lavoro non sarebbe maggiormente giustificata che l'unione del medesimo col diritto commerciale e col diritto agrario. Questi varî rami del diritto privato ricevono dall'ordinamento corporativo una parte delle fonti regolatrici dei loro rapporti (i contratti collettvi di lavoro, gli accordi economici, le ordinanze corporative, ecc.): fonti che si pongono accanto a quelle più antiche dei codici, delle leggi e delle consuetudini. Perciò, i rapporti che i detti rami hanno col diritto corporativo non sono diversi da quelli che i medesimi possono avere col diritto costituzionale, in quanto questo determina e disciplina la produzione delle fonti per ogni parte dell'ordinamento giuridico. Anche la legislazione sociale è connessa esclusivamente ai rapporti di lavoro: essa, inoltre, ha origini molto più antiche del diritto corporativo, riguarda soltanto la protezione materiale e morale dei lavoratori e può interessare gl'istituti corporativi solo in quanto le leggi più recenti affidino a essi l'attuazione delle norme sulla polizia del lavoro e sopra alcune forme di assicurazione sociale. d) Le cose dette riguardo al diritto del lavoro possono considerarsi sufficienti a delineare i rapporti fra il diritto corporativo e il diritto privato in genere. Se i nuovi principî del corporativismo, che implicano l'assoluta prevalenza dell'interesse generale su quello individuale, recheranno gradatamente una decisiva trasformazione negli istituti di diritto privato, ciò interessa i rapporti fra i due campi dal punto di vista della politica legislativa; per quanto riguarda i medesimi dal punto di vista della conoscenza e dell'interpretazione giuridica, le relazioni non possono essere che quelle sopra indicate: alcune parti del diritto civile e commerciale ricevono dall'azione corporativa una parte delle loro fonti regolatrici. Si può aggiungere soltanto il valore di principî generali, che deve riconoscersi ai principî corporativi nell'interpretazione delle leggi di diritto privato, ai sensi dell'art. 3 delle disposizioni preliminari al cod. civ.
Fra le fonti del diritto corporativo assume un'importanza particolare la Carta del lavoro, deliberata dal Gran Consiglio del Fascismo il 21 aprile 1927, in quanto essa per il suo carattere formale non ha corrispondenza fra le fonti del diritto in genere. Circa il contenuto di questo documento e circa il problema del suo valore legislativo e costituzionale, rinviamo all'apposita voce. (carta: Carta del lavoro, IX, p. 206 segg.).
Le altre fonti, che il diritto corporativo ha comuni con gli altri rami del diritto, sono le leggi, i decreti legislativi, i decreti regolamentari e gli statuti. a) Parlando della legge, intendiamo l'espressione nel senso formale di atto approvato dalle due camere, sanzionato e promulgato dal re. Quattro sono le leggi fondamentali dell'ordinamento corporativo: la legge 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro; la legge 13 dicembre 1928, n. 2832, che autorizza il governo ad emanare norme aventi forza di legge per la completa attuazione della Carta del lavoro; quella 20 marzo 1930, n. 206, sul Consiglio nazionale delle corporazioni; e quella 5 febbraio 1934, n. 163, sull'istituzione delle corporazioni. La prima, atto istitutivo dell'ordinamento, contiene i principî essenziali del sindacalismo fascista e le prime linee del sistema corporativo; le altre determinano lo sviluppo del sistema specialmente nella parte che riguarda la formazione e l'attività degli organi corporativi. A queste leggi si deve riconoscere carattere costituzionale ai sensi dell'art. 12 della legge sul Gran Consiglio: ciò, tuttavia, deve intendersi con riferimento limitato ai soli principî fondamentali contenuti nelle indicate leggi e, per quanto riguarda quella del 1928, nella Carta del lavoro. Come conseguenza è da tenere presente che qualunque legge con cui vengono modificate le parti fondamentali di questi testi, deve essere preceduta dal parere del Gran Consiglio e la relativa formula di promulgazione deve attestare che tale parere è stato espresso (art. 12 cit.; art. i del testo unico 24 settembre 1931, n. 1226). b) I decreti emanati per l'attuazione delle quattro leggi fondamentali non hanno carattere di regolamenti esecutivi, ma di leggi delegate, come risulta dal richiamo, fatto costantemente nel relativo preambolo, all'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100. La delega, chiaramente espressa nell'articolo unico della legge del 1928, deve riconoscersi contenuta anche nell'articolo finale delle altre leggi, segnatamente nell'art. 23 della legge del 1926. In base a quest'ultimo, fu emanato il r. decr. 1° luglio 1926, n. 1130, contenente la maggior parte delle norme di attuazione della legge stessa. Fra gli altri, relativi a singole parti della medesima, ricordiamo il r. decr. 6 maggio 1928, n. 1251, sul deposito e la pubblicazione dei contratti collettivi; quello 27 novembre 1930, n. 1720, sulla competenza in materia d'inquadramento; il r. d. 1° dicembre 1931, n. 1644, che disciplina i contributi sindacali. Tralasciando altre citazioni, dobbiamo far cenno, fra gli atti aventi la stessa efficacia formale, di alcuni decreti legge, quali quello 15 novembre 1928, n. 2762, sui fondi degli uffici di collocamento; quello 12 ottobre 1933, n. 1399, sulla gestione finanziaria delle associazioni sindacali; quello 18 aprile 1935, n. 441, sulle attribuzioni del comitato corparativo centrale. c) In confronto di così numerosi atti con valore legislativo, piuttosto limitati sono quelli di carattere regolamentare; questi, inoltre, appartengono piuttosto alla categoria dei regolamenti di organizzazione che a quella dei regolamenti esecutivi. Tali regolamenti, per espresse disposizioni di legge, appartengono quasi sempre alla competenza del capo del governo: così quelli importantissimi per l'istituzione e l'organizzazione delle corporazioni (art. 1 della legge 5 febbraio 1934). d) Nel diritto corporativo assumono grande importanza gli statuti e i regolamenti delle associazioni sindacali. Sono questi norme giuridiche emanate in forza dell'autonomia, dalla legge riconosciuta agli enti pubblici di cui si compone l'ordinamento sindacale: la loro efficacia di norme giuridiche è dimostrata da quelle disposizioni, che attribuiscono alla violazione degli statuti gli stessi effetti della violazione delle leggi e dei decreti generali (r. decr. 1° luglio 1926, art. 6, 16, 29, 30). Quanto alla forma, gli statuti e i regolamenti sono deliberati dagli organi sociali ed approvati dal governo: i primi con decreto reale, i secondi con decreto ministeriale o in genere dell'autorità investita del controllo di merito sulle associazioni.
L'interpretazione e l'applicazione delle fonti del diritto corporativo seguono le regole sull'interpretazione delle leggi in generale. Quando un caso non trovi corrispondenza in una precisa disposizione espressa, si deve ricorrere all'analogia ed ai principî generali: il diritto corporativo non ha carattere di diritto eccezionale o singolare perché costituisce una parte del diritto pubblico, che nel campo dei rapporti fra le categorie economiche, ha valore di diritto normale e comune. La sua appartenenza al diritto pubblico amministrativo importa poi la conseguenza che, ove un caso non possa decidersi con l'analogia di altre norme e principî del sistema corporativo, si debba ricorrere ai principî generali del diritto pubblico di cui quello fa parte. Le norme del diritto privato possono essere applicate soltanto quando si tratti di rapporti che, pure interessando gli enti sindacali, hanno carattere puramente privatistico (p. es., proprietà e crediti patrimoniali delle associazioni); oppure, quando si tratti di applicare quei principî non specifici del diritto privato, ma generali a tutto l'ordinamento giuridico, che per ragioni storiche sono stati formulati soltanto nelle fonti del diritto civile (p. es., le norme sulla formazione del consenso, sui vizî della volontà, sulla responsabilità per danni).
L'ordinamento corporativo, fino dalla sua instaurazione, ha dato luogo a una serie di trattazioni generali e monografiche, di articoli e di note sopra periodici e riviste, dedicati particolarmente alla materia. Il diritto corporativo costituisce oggi uno degli insegnamenti fondamentali delle facoltà di giurisprudenza e scienze politiche. L'autonomia di detta scienza, che in passato ha dato luogo a discussioni e polemiche, non sembra più ormai oggetto di dubbio. Tale autonomia trova giustificazione nella specialità dei principî proprî del corporativismo in confronto di quelli degli altri rami del diritto pubblico; e nell'importanza che il nuovo ramo assume nell'ordinamento italiano e che esige compiutezza d'indagine, sistemazione rigorosa della materia e dei suoi principî generali.
Lo studio del diritto corporativo ha provocato il riaccendersi della questione del metodo, che già in altri tempi era stata ampiamente agitata nei riguardi del diritto costituzionale e amministrativo. Mentre una parte degli studiosi della nuova disciplina ha creduto di non dovere abbandonare il metodo logico dell'interpretazione giuridica, altri hanno ritenuto dovere a questo sostituire un sistema d'indagine più sostanziale, informato ai principî politici, economici e sociali proprî del corporativismo. Bisogna riconoscere che gli argomenti a favore di questo più sostanziale sistema appaiono, rispetto al diritto corporativo, più gravi e più decisivi che rispetto alle parti meno recenti del diritto: trattasi di una materia intimamente legata a uno dei campi più vitali della politica dello stato e di una materia, inoltre, in continua trasformazione a causa delle nuove esigenze degli elementi sostanziali che ne formano il contenuto. Con tutto questo, è certo che una scienza giuridica non può fare a meno di quel metodo che consiste nell'interpretazione logica delle leggi e degli istituti, nell'induzione dei reciproci rapporti, nella formulazione dei principî generali del sistema, che risulta dal complesso della legislazione. Ciò non significa che il giurista debba ignorare le esigenze economiche e le finalità politiche, che ispirano le diverse parti della legislazione: non solo deve conoscere quegli elementi economici che costituiscono il contenuto stesso di molte norme giuridiche, ma anche quelli che rappresentano piuttosto il presupposto e la giustificazione di qualunque disposizione e di qualunque principio. Tale conoscenza deve, però, essere il mezzo necessario alla piena comprensione delle norme e dei principî giuridici: non deve essere in alcun modo il fine del giurista. Come fine diretto della conoscenza, i detti elementi formano il contenuto di altre scienze, che hanno, accanto al diritto corporativo, adeguato svolgimento per opera degli appositi specialisti: la politica corporativa e l'economia corporativa.
Bibl.: Sul concetto e la posizione del diritto corporativo; G. Maggiore, L'ordinamento corporativo nel diritto pubblico, in Dir. del lav., 1928, p. 284; A. Navarra, Il dir. corp. e il dir. pubbl. italiano, in Riv. di dir. pubbl., 1928, p. 187; U. Forti, Sull'autonomia del dir. corp., ibid., 1929, p. 578; G. Salemi, Concetto, posizione e natura del dir. corp., in Dir. del lav., 1929, p. 186; L. Barassi, Dir. del lav. e dir. sindacale corporativo, in Arch. di studi corp., 1930, p. 47; G. Maggiore, Il dir. corp. e la trasformazione della dogmatica giuridica, ibid., 1930, p. 553; S. Panunzio, Il concetto del dir. corp., in Giust. del lav., 1930, p. 261; F. Carnelutti, Il dir. corp. nel sistema del diritto pubbl. ital., in Atti del primo Convegno di studi corporativi, Roma 1930, I, p. 33; G. Zanobini, Interferenze fra il dir. corp. e gli altri rami del diritto, in Atti del secondo Convegno, ivi 1932, II, p. 393; L. Raggi, L'ordinamento corporativo, in Studi in onore di O. Ranelletti, Padova 1932, II, p. 175; D'Eufemia, Dir. del lav. e dir. del corporativismo, in Dir. del lavoro, 1935.
Principali trattazioni generali della materia: F. Carnelutti, Teoria del regolamento collettivo dei rapporti di lavoro, Padova 1927 (ristampa, ivi 1936); C. Costamagna, Dir. corp. ital., 2ª ed., Torino 1929; A. Sermonti, Dir. sind. ital., voll. 2, Roma 1929-30; A. Cioffi, Istituz. di dir. corp., Milano 1933; F. Pergolesi, Istituz. di dir. corp., 2ª ed., Torino 1935; W. Cesarini Sforza, Corso di dir. corp., 4ª ed., Padova 1935; B. Biagi, Lineamenti dell'ordine corp. fascista, Bologna 1936; G. Zanobini, Corso di dir. corp., 3ª ed., Milano 1937; L. Barassi, Dir. sind. e corp., 3ª ed., Milano 1938.
Principali riviste: Il diritto del lavoro, pubblicato a Roma dal 1927; Archivio di studi corporativi, Pisa dal 1930; Rivista del lavoro, Roma, dal 1932; Rassegna corporativa; Sindacato e corporazione, già Informazioni corporative; Rivista di diritto corporativo e del lavoro, Bari, dal 1937.